Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI REGNO DELLE DUE SICILIE 1860; TERRA D'OTRANTO STOR
anno <1979>   pagina <291>
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In Terra d'Otranto dopo il 25 giugno 1860 291
erano prevalentemente orientati nel senso di non dare alcnna importanza alla apertura costituzionale.
La concessione dell'Atto Sovrano disorientò, anche se per motivazioni di­verse, lo stesso partito borbonico-clericale di Terra d'Otranto, messo forte­mente in crisi dal decreto regio, utilizzato dagli alti funzionari amministrativi e politici per innalzare una barriera tra i gruppi reazionari e quelli più attiva­mente rivoluzionari, per la difesa dei principi! di ordine e di legittimismo bor­bonico. Ma nello schieramento borbonico-clericale era diffuso il timore che la fine dell*assolutismo, sino allora cardine e struttura portante del regime borbo­nico, avrebbe costituito un momento di grave debolezza del potere politico con la conseguenza di disgregare il coacervo d'interessi, che legava, bene o male, x singoli assetti socio-politici a livello locale. Di fatto, all'interno del partito borbonico-clericale gli atteggiamenti di fronte all'Atto Sovrano non erano con­cordi. E ciò perché ai tanti che, avendo raggiunto considerevoli fortune econo­miche, preferivano mantenere cauta indifferenza per non suscitare l'ostilità dei gruppi liberali, s'opponevano coloro che, diretti beneficiari della reazione post-quarantottesca, avevano legato il loro avvenire alla linea politica assolutistica: sindaci, decurioni, basso ceto impiegatizio,33) stipendiati e pensionati per i più vari titoli, piccola e media borghesia intellettuale,W) esponenti dell'aristocrazia fondiaria,35* elementi della magistratura36* e, naturalmente, gendarmeria reale, officiali e sottufficiali di polizia e della Guardia Urbana, vescovi devoti alla monarchia borbonica.
La concessione dell'Atto Sovrano non solo aveva messo lo schieramento bor­bonico-clericale nelle condizioni di ritirare la propria adesione ad un programma politico, che non offriva garanzie sufficienti per il mantenimento delle strutture tradizionali, ma aveva reso indifeso l'intero apparato repressivo e, soprattutto, quella parte della forza pubblica reclutata in base a criteri di classe per la difesa del sistema instaurato in seguito alla spietata reazione post-quarantottesca nella
3Z) Ancora negli anni Settanta, ce nei rapporti di prefettura non si distìngue un partito clericale autonomo, ma esso viene collegato a correnti borboniche legittimiste ; cfr. O. PELLEGRINO CONCESSORE, op. cit., p. 69, n. 15.
33) Soprattutto gli impiegati dell'intendenza e delle sottintendenze, dei municipi, dei tribunali; A.S.L., Intendenza, Atti di polizia, Vigilanza sugli attendibili, fase. 2813.
34) Particolarmente, gli avvocati Salvatore Mastracchi, Nicola Del Prete, Domenico Basile, il medico Giuseppe Leone, in fama di liberale nel '48, ma borbonico attivissimo nel periodo post-unitario; cfr. M. DORIA PASTORE, Borbonici e repubblicani in Terra d'Otran-to dopo l'Unità (Gli Attendibili del 1870), in La Zagaglia, I, 1959, n. 2, p. 14. La Doria Pastore utilizza un Registro degli individui sottoposti a prudenzial sorveglianza e di altri più- influenti fra i diversi partiti, conservato presso PA.S.L., Prefettura, Atti di Ga­binetto, cat. 28*, Ordine pubblico, fase. 3453. Utile anche P. D'ANGIOLINI, Ministero del-l'Interno. Biografie (1861-1869), Roma, 1964, pp. 32, 124, 141.
35) Il conte di Celano, il marchese di Mont epara no, il duca di San Cesario, attorno ai quali si coaguleranno, negli anni immediatamente post-unitari, molti dei tentativi reazio­nari operati nella provìncia da quei nobili decaduti che giocavano nelle sommosse le loro ultime carte; cfr. M. DORIA PASTORE, Borbonici e repubblicani cit., pp. 15-16. Il duca di San Cesario, Carlo Marulli, era, inoltre, in corrispondenza epistolare con Francesco II; cfr. ARCHIVIO BORBONE, Inventario sommario. Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XLLII, voi. 1, Roma, 1961, pp. 103, 165.
36) Generalmente invisi erano i giudici regi, terribile arma giudiziaria gestita a senso unico dal potere locale facente capo, attraverso le amministrazioni comunali, al­l'intendente della provincia.