Rassegna storica del Risorgimento

VICENZA STORIA 1848
anno <1980>   pagina <429>
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Due sentenze a Vicenza nel 1848
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Questo ritrovamento minacciava di complicare le cose in quanto
a termine del 63 del Codice Penale Parte II se il contenuto dell'opera diffusa è atto a tur­bare l'ordine pubblico, la trasgressione assume il carattere delittuoso della perturbazione della pubblica tranquillità, titolo contemplato dal 57 della P Parte del Codice Penale pel quale è competente rordinario giudizio criminale, giusto il disposto dell'Aulico D. 25 giugno 1808.
Il 21 novembre 1848 il Tribunale di Vicenza esaminava il caso dei due librai veronesi e partendo dalla premessa che
peli evidente error di persona venne eliminato e scomparve dalle tavole processuali tutto ciò che avesse potuto richiamare ad esame sotto i rapporti di un titolo delittuoso quale per avventura l'alto tradimento; quindi nulla sussiste in atti al loro confronto che potesse esigere la deliberazione di un Tribunale speciale, seppur tuttora vigente, come in prece­denza in Milano.
Risolta pure la questione che in base alla Sovrana Risoluzione del 16 mag­gio 184010) doveva essere il Tribunale di Vicenza competente ad emettere la sentenza quantunque il perseguitato fosse stato arrestato sott'altra giurisdi­zione restavano da emettere le penali sanzioni che contemplano la perturba-zione della pubblica interna tranquillità dello Stato . Perciò stabilita, sulla base dì quanto prescriveva la Risoluzione prima citata,
senza oscillarne, la competenza di questo Tribunale a deliberare pel soggetto caso, entrando nella quistione di merito, osservava il votantell) che prescindendo anche dalle intenzioni dei prevenuti, egli non trova che per sé stesso il fatto del possesso e della circolazione delle opere a stampa tracciate in atti possa formare soggetto di materia penale e specialmente ai riguardi di negozianti libra j, in un'epoca in cui peli a concessione dell'imperante Sovrano della libertà della stampa,12) possono circolar e scritti e stampe in faccia alle vigenti leggi
smariti: Wolfel Capitano al Comando di fortezza); 2) Un fascicolo La congiura di Roma e L'invasione austriaca', 3) Id. Il popolo e la Guardia Civica; 4) Id. Pel sentimento nazio­nale in Italia', 5) Id. Tommaseo e Manin - Memorie della Repubblica di Venezia; 6) Id. Il re traditore; 7) Id. La lega lombarda nel secolo XII; 8) Id. Alla Gioventù Italiana; 9) Id. / popoli e i giovani d'Italia; 10) Id. Dialogo di alcuni italiani; 11) Id. Conforti al­l'Italia; 12) Id. Del presente e dell'Avvenire d'Italia; 13) e 14) Id. I e li Volume del Lìbero Giornale intitolato Miscellanea del Giorno; 15) Id. Teresa ossia la morte d'un prode; 16) Id. Gli ultimi tristissimi fatti di Milano; 17) Id. Incitamento agli Italiani; 18) Id. Poesia: Gli Studenti di Giovanni Figaroli di Verona
sotto, di traverso Concordai.
10) La Sovrana Risoluzione del 16 maggio 1840 stabiliva la competenza a procedere ed a deliberare di quel giudizio criminale, da cui fosse emanata la requisitoria d'arresto, o quando fosse partita dalla stessa locale autorità politica, quantunque il perseguitato fosse stato arrestato sott'altra giurisdizione; né la Sovrana Risoluzione scende a distinzioni di sorta, sia che l'arrestato fosse imputato realmente del delitto che originariamente contem-plavasi o di un delitto diverso. Per cui, per il giudice vicentino, ove la legge non distin­gue, nemmeno il giudice potrebbe in ciò arbitrare.
U) Giudica relatore in questo consesso era il vicentino Benedetto Alverà.
12) Sovrana Risoluzione dei 15 marzo 1848 e relativa Notificazione Giuberniale 20 stesso mese nr. 10681/1156 con cui cessava di diritto l'ufficio della Censura . In realtà dopo il 10 giugno 1848 i comandanti militari della città e provincia di Vicenza Pergen, Melezer von Keiilemes, Mitis e Mullner minacciarono spesso di arrestare e tradurre a davanti ad una Commissione militare per essere trattato con tutto il rigore delle vigenti leggi