Rassegna storica del Risorgimento
VICENZA STORIA 1848
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1980
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432 Maria Teresa Dirani - Andrea Kozlovic
grave ed a questa si aggiungeva anche la detenzione illegale di armi dopo che i proclami delle autorità avevano imposto la consegna di tutte le armi da fuoco e da taglio sotto pena di severe sanzioni. Per il Tribunale si trattava di
mettere in chiaro se e quali cause generali o speciali possono aver avuti i dati a sospetto di procedere in questo modo contro la sentinella, quale fosse la vera direzione e la distanza dalla quale fu esplosa l'arma, se la carica, avuto riguardo alle treccie rimaste sul muro fosse o meno atta ad uccidere o gravemente ferire e se lo schioppo di cui era munito il Pilloni ed anche quello del Verin verosimilmente si possa essere scaricato accidentalmente nel modo indicato dal Pilloni.,7)
Un collegio di periti nominato dal Tribunale dovette rispondere al quesito se l'acciarino o pietra del fucile potesse da solo scattare ove leggermente cadesse [il facile] coll'acciarino sopra qualche cosa > ed al quesito se il tipo di munizione usato fosse atto ad uccidere.
Mentre sicuramente il tipo di munizione (bollini nr. 9) era inadatto ad uccidere, più problematica era la risposta relativa al primo quesito sul funzionamento del fucile, in quanto tenendo conto dei difetti dell'arma e del fatto che era rimasto sì lungo tempo in più unici non si poteva più stabilire con esattezza se la pietra focaia fosse difettosa o meno, per cui se l'accidentalità del caso perciò non è comprovata non è manco provato che non potesse avvenire e nel dubbio doversi prendere sempre la presunzione più favorevole all'imputato >. Inoltre la fuga del Pilloni dopo il fatto non venne considerata indizio di colpevolezza ma solo prova di una naturale difesa a non lasciarsi cogliere negli arresti *, mentre, considerato il fatto che il fucile non era di proprietà degli arrestati, si preferì sorvolare sulla mancata consegna all'autorità militare.18*
Nella conclusione il Relatore sussidiario Fanzago proponeva, ed il consesso presieduto dal consigliere von Neugebauer accoglieva all'unanimità, che
non constando di un'azione delittuosa nell'esplosione di arma da fuoco avvenuta la sera del 27 agosto decorso.
Sia tralascianda ogni ulteriore criminale investigazione al confronto dei politicamente arrestati Giovanni Verin e Bernardo Pilloni e rimesso il primo in immediata libertà e rimesso l'altro in stato di arresto alla R. Pretura di Bassano onde conosca e deliberi per detenzione di arma vietata e per corruzione alle leggi della caccia se e come di fatto e di ragione.
Tre giorni più tardi anche il Pilloni era libero.,9)
MARIA TERESA DIRANI - ANDREA KOZLOVIC
,7> Nota 3121 criminale del Tribunale di Vicenza alla R. Pretura di Bassano, datata 17 settembre. II Neugebauer trattandosi di due individui detenuti non puossi fare a meno di raccomandare la maggior possibile sollecitudine . Anche il Presidente Tournier intervenne sollecitando rapidità nell'espletare gli atti d'obbligo.
W Alla fine del procedimento, con nota 50 P.R. del 17 decembre 1848 il Commissario distrettuale informava la R. Pretura di Bassano di aver trasmesso oc li due archi-buggi alI'I.R. Comando militare della città.
'9)) Le vicende dei due bassanesi vengono molto sommariamente raccontate da 0. BRENTARI, Storia di Bassano, Bassano, 1884, sub anno 1848. Però il Brentari per l'assoluta mancanza di documentazione, fa risalire erroneamente la liberazione dei due ad un atto di clemenza del Gorizzutti, quando invece tutta la questione venne risolta dal Tribunale vicentino