Rassegna storica del Risorgimento

SISMONDI JEAN CHARLES LEONARD SIMONDE DE
anno <1981>   pagina <145>
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Sul pensiero del Sismondi
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cazione tra i due organi incaricali delle funzioni essenziali della legislazione e dell'esecuzione; in questa situazione, solo la forza avrebbe deciso delle continue controversie a cui erano esposti, impedendo, d'altra parte, l'esplicarsi di quel­l'equilibrio, che si pensava di aver introdotto con il bicameralismo.58)
La tirannia esercitata dal Direttorio finiva poi per essere comune all'animi* lustrazione, investita di una doppia delega, popolare e governativa; questo la rendeva potentissima, ma in realtà la sua subordinazione agli organi di governo era completa. L'elezione si dimostrava nei fatti un espediente fatiscente, dal momento che la destituzione dei pubblici funzionari dipendeva dal Direttorio, e che ogni pur minima decisione doveva essere ratificata dall'alto.59) In questo modo si finiva per perpetuare quell'onnipotenza degli amministratoli dei Dipar­timenti e delle Municipalità che aveva caratterizzato per Sismondi tutto il corso della Rivoluzione.601 Il rafforzamento dell'esecutivo, l'esigenza più universal­mente sentita all'interno della commissione incaricata di redigere il progetto di costituzione,6,) agli occhi del ginevrino, perciò, finiva per apparire inequi­vocabilmente una tirannia, che cancellava in pratica ogni indipendenza della so­cietà civile.
Anche l'organizzazione della giustizia, a dispetto della separazione dei po­teri prevista dal nuovo testo costituzionale, non garantiva da estensioni arbi­trarie. Appoggiandosi all'autorità di Blackstone, che conosceva bene, e i cui Commentaries gli erano serviti di base per redigere al tempo del suo esilio inglese un quadro complessivo della costituzione britannica,tó) Sismondi dimo­strerà la fallacia del sistema giudiziario francese ad assicurare la salvaguardia della libertà civile.
Poiché la Francia aveva sottomesso la cognizione delle questioni sia di fatto sia di diritto ai giudici, escludendo dalla procedura civile l'istituto dei giurati, ed aveva sancito la superiorità della prova scritta su quella testimoniale, permettendo in questo modo alle parti in causa di prolungare indefinitamente il processo, il potere e l'arbitrarietà dei giudici erano stati notevolmente accre­sciuti, pregiudicando la chiarezza delle sentenze. Ciò aveva provocato la mol­tiplicazione degli appelli, inconveniente sconosciuto in qnei paesi nei quali la procedura, semplificando i processi, dava facoltà di sottomettere al giudizio dei giurati una sola questione ben precisa, dalla quale dipendeva l'esito della
58) Ivi, p. 167.
> Ivi, p. 177 sgg.
J) Ivi, p. 181.
) A. SAITTÀ, op. cit., p. 227 sgg.
62) Abstract* of the constìtution of England front the books of Delolme, Woddeson and Blackstone, by J. Cu. L. SISMONDE, Student in Law at the Academy of Geneva, begun in London on the 8th March 1793, conservato in Arch. Sismondi, scat. 22, fase. 29. L'Archivio costituisce una vera miniera di informazioni per questo primo periodo giovanile del Nostro. Il catalogo dei documenti conservati è stato recentemente pubblicato da A. G. RICCI in Archivi e Cultura, 1980, pp. 103-140.
fi) SISMOMDX, Examen cit., p. 187.
64) Pur continuando a privilegiare le procedure penali e civili inglesi rispetto a quelle francesi (cfr. gli Etudes cit., p. 116 sgg.), non risparmierà le critiche neanche alle prime, giudicandole, per quanto riguarda la materia civile, piena di formalismi, e auspicando una codificazione delle norme penali. Cfr. YExamen de la constìtution d'Angleterre, cap. IV e V.