Rassegna storica del Risorgimento
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> 1850-1870; PAPATO POTERE TEMPORALE
anno
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1982
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pagina
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191
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Sulla difesa del potere temporale 191
mentazione, che la rivista, però, riprendeva citando gli Avvenimenti politici di Solaro della Margarita. Niun popolo e niun individuo è straniero al Pontefice, il Papa sono parole di Solaro della Margarita nell'invocarne le armi non lede la propria indipendenza, usa anzi di un diritto, poiché soldati della S. Sede sono quelli di tutti i Sovrani che nelle cose spirituali sono a lei soggetti... Co talché mentre voi l'accusate di appoggiarsi a baionette straniere, egli si appoggia veramente all'amor de* suoi figli .5,)
Nessun dubbio vi era per La Civiltà Cattolica che fosse lecito usare la forza in difesa dello Stato Pontificio. Non solo era un diritto servirsene ma era anzi un dovere strettissimo opporsi alla malvagità:5 Maledictus qui prohibet gladium suum a sanguine (lerem. e. XLVIH, v. 10). L'uso della forza in difesa del diritto era pienamente legittimo. Infatti, per consiglio evangelico si poteva non opporre resistenza al rapinatore, ma solo se si trattava di un bene di cui si aveva piena proprietà e disponibilità. Questo non era, però, il caso del dominio temporale, del quale il Pontefice era il semplice depositario non come persona ma in virtù del suo ufficio, ed era diritto della Chiesa... della cattolicità tutta quanta... di S. Pietro... di Cristo... di Dio . 53> Perciò, come aveva affermato e affermerà Pio IX nelle sue encicliche, nessuna parte dello Stato Pontificio poteva essere ceduta anche a costo di dover ricorrere alla forza delle armi. Del resto, scriveva La Civiltà Cattolica dando un'interpretazione riduttiva e fortemente guelfa del ruolo storico del Sacro Romano Impero, Questa fu la sublime idea del sacro impero di occidente, creato dalla virtù e dal senno dei Romani Pontefici. La tutela armata dei diritti della Chiesa, e del sacro patrimonio di
e ancor meno per il futuro. D'altra parte, notava ancora la rivista, quando sotto i precedenti pontificati si erano costituite le milizie dei Centurioni e dei Volontarii, i liberali avevano gridato allo scandalo.
5 Cit. in CC, anno 1855, voi. Ili, pp. 646-647. Cfr. anche CC, 1859, voi. IV, p. 18: Ogni cattolico, prìncipe o popolo o anche individuo privato che sia, interviene in cosa propria, quando interviene per la difesa del Papa. 0 vorremmo dire che il figliolo sia straniero al Padre, la pecorella al proprio Pastore? Che le membra sieno straniere al capo, i sudditi di Cristo Re sieno stranieri a chi di Cristo sostiene in terra le veci, l'autorità, la persona? .
52) CC, 1850, voi. II, p. 654. Cfr. anche ivi, voi. UT, p. 100.
S) CC, 1859, voi. IV, p. 16.
54) Cfr. l'enciclica Nullis certe verbis, ove, condannando il noto pamphlet Le Pape et te- congrès, il Papa scriveva dei diritti della stessa Sede, i quali non appartengono alla successione di qualche reale famiglia, ma bensì a tutti, i cattolici, ed insieme abbiamo professato non potersi da Noi cedere ciò che non è Nostro... senza violare solenni giuramenti dai quali siamo legati... senza recar ingiuria a tutti i cattolici (19-1-60 in Tutte le encicliche cit., p. 254). Solo Wnivers pubblicò l'enciclica e venne per questo sequestrato, mentre il ministro degli esteri Thouvenel diramò ima circolare contro di essa. Dopo il XX settembre, con l'enciclica Respicientes ea omnia, Pio IX ribadiva la scomunica maggiore lanciata nel marzo 1860 contro i violatori delio Stato Pontificio, dichiarava condannate, annullate, cassate e abrogate tutte le azioni volte a consolidare l'usurpazione e cosi continuava: non acconsentiamo e non acconsentiremo mai a nessuna conciliazione che distrugga o diminuisca in qualche modo i diritti Nostri, e quindi di Dio e della Santa Sede (1-11-70, ibidem, p. 298). Una sola volta La Civiltà Cattolica si esprime sull'estensione di territorio ideale per lo Stato Pontificio, osservando che oc convicn sia tale, che mentre da una parte non ecciti gelosia nelle altre Potenze, dall'altra il ponga sufltoiente-mente al coperto dall'assalto e dalla violenza de* popoli circonvicini (CC, 1850, voi. IL
p. 644).
55) CC, 1850, voi. Ili, p. 99.