Rassegna storica del Risorgimento

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anno <1983>   pagina <117>
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Vita dell'Istituto
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Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiun­gimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. -1 congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Rego­lamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.P.R. del 1 marzo 1955, n. 357, modificato con D.P.R. del 2 aprile 1957, n. 466, con D.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014, e con D.P.R. del 30 gennaio 1974, n. 94.
* * * REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusiva­mente culturali entro i limiti e con rordinamento fìssati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 94, del 30 gennaio 1974.
Art. 2. - H Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti -ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. - Il Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella dire­zione scientifica e neU'arnniinislrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della <c Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta com­posta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di quattro consiglieri, tra i quali un rappresentante dei Comitati.
Art. 5.-11 Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. - H Consiglio di presidenza può istituire all'estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità ammi­nistrativa e finanziaria nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello Statuto, la Presi­denza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voli, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
II Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: spedisce il socio ... .