Rassegna storica del Risorgimento

ANTIGARIBALDINISMO FRANCIA 1860-1868; FRANCIA OPINIONE PUBBLICA
anno <1983>   pagina <146>
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Francesca Sofia
di un sostrato contrattuale, dimostrando nei propri redattori una mentalità di giuristi attenti a definire ogni clausola del contratto societario più di quanto potesse avvenire in Francia. Questi presupposti si ritrovano nel titolo: infatti essa venne chiamata dichiarazione des droits et devoirs de Fhomme sociale . E se quel termine social dimostrava un'evidente richiamo al contratto teoriz­zato dal ginevrino Rousseau, stava nel contempo a significare che i diritti natu­rali, riconosciuti e sanzionati dalla società, trovavano in questa una precisa limitazione in altrettanti doveri. Si e spesso parlato di un'impronta protestante che condizionò i redattori, apparsa nella dichiarazione in veste laicizzata.441 E nel prendere in esame le premesse ideologiche che presiedettero alla redazione del testo, essa costituisce una componente da non sottovalutare. Anzi, si può dire che, come nella costituzione francese del '93 vi è un richiamo a Rousseau in chiave di una repubblica popolare, a Ginevra esso viene letto in chiave prote­stante e sistematica, incanalato in quella tradizione di studi giuridici che, da Burlamaqui in poi, avevano trovato nell'Accademia ginevrina un centro im­portante di riflessione sui rapporti tra diritto naturale e diritto pubblico.455 In questo modo, il preambolo all'intera costituzione definiva, con chiara consa­pevolezza giuridica, che la dichiarazione doveva essere ritenuta il fondamento della costituzione e di ogni futuro esercizio delle funzioni legislative: sanciva perciò la sua natura di norma-base dell'intero ordinamento statale.
Se si analizza, infatti, la dichiarazione tenendo presente i modelli francesi, del 1789 come del 1793, si nota a Ginevra un'impronta maggiormente legalitaria, volta a tutelare non solo i diritti dei cittadini ma anche i fondamenti societari. Così, divisa in quarantaquattro articoli, nei primi dieci si limitava a definre le clausole del contratto, mentre i rimanenti erano dedicati alla definizione, per titolo, dei diritti e dei corrispondenti doveri, ossia l'eguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà e la resistenza all'oppressione. Se la libertà naturale veniva definita il diritto di disporre di se stessi e delle proprie facoltà finalizzate al conseguimento della felicità personale, veniva poi dedotto (art. III-IV) che gli uomini erano égaux en droits , e quindi tenuti a rispettare i diritti altrui e soggetti di doveri; allo stesso modo, se era esplicitamente dichiarato (art. XIII) che l'eguaglianza escludeva ogni distinzione sociale se non quelle conferite dallo Stato, ne seguiva poi che essa consisteva essenzialmente nel diritto à la pro-tection de la Loi e all'obbligo di conformarsi alle sue prescrizioni. La libertà (art. XVI), con un evidente richiamo alla dichiarazione francese del 1789, risie­deva nel fatto di non essere sottomessi che alle leggi e di poter fare tutto quello che queste non vietavano; e mentre i titoli consacrati alla sicurezza e alla pro­prietà rientravano nelle classiche definizioni volte a tutelare l'incolumità perso­nale e il godimento dei propri beni e dei prodotti del proprio lavoro in chiave garantista, la garanzia sociale (art XXXIV) veniva definita l'efficacité des moyens établis par la Constitution pour défendre les droits du Citoyen contre tout agression ou usurpation , e trovava la sua realizzazione nella sovranità della nazione e nell'eguaglianza di condizione spettante ad ogni cittadino nell'esercizio dei diritti politici. Allo stesso modo, per il diritto di resistenza all'oppressione,
441 Cfr. M. PETER, Genève et la Revolution* oit., I, p. 427, riprendendo ed ampliando il discorso più generale di G. GOYÀU, Une ville eglise, II, Paris, 1919, pp. 281 e 274.
W Per l'insegnamento del diritto all'Accademia ginevrina nel XVIII secolo, cfr. H. BOKGEAUD, Histoire de VUnivenité de Genève, I, VAcadémie de Calvin, 1559-1798, Ge­nève, 1900, pp. 510-520.