Rassegna storica del Risorgimento
ANTIGARIBALDINISMO FRANCIA 1860-1868; FRANCIA OPINIONE PUBBLICA
anno
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1983
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pagina
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149
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Ginevra della rivoluzione francese J 277
cui era divisa l'amministrazone. Non veniva invece conservato il Consiglio dei Duecento, proprio perché tradizionalmente ritenuto come l'istituto che dava sanzione costituzionale al potere aristocratico, e le proposte di legge e di editti venivano confezionate da un Consiglio Legislativo, elettivo a revisione biennale dei suoi membri, che decideva a maggioranza assoluta di suffragi. La novità più rilevante della costituzione era costituita però dall'inclusione di un potere giudiziario indipendente, e dal potere esecutivo, e dal controllo pur estesissimo del Sovrano, dal momento che l'art XXV stabiliva che questo avrebbe dovuto escludere nelle sue funzioni di sindacato le cause civili e criminali.53) Si può affermare, d'altra parte, che le nuove disposizioni, pur introducendo quegli istituti e funzioni che permettevano l'espletamento dell'indipendenza degli organi giudiziari, per molti versi non facevano che ampliare e articolare quei contributi liberali già introdotti dal Code du Roveray. Venivano così istituiti, in civile, dei giudici di pace in ogni arrondissement della città e distretto del territorio in cui era divisa la repubblica che emanavano sentenze arbitrali, contro le quali era permesso appellarsi ad una Piccola Corte Civile, che nel contempo conosceva le cause di minor valore, e, in seconda istanza, ad una Corte Civile. In materia penale, invece, era prevista una Piccola Corte che conosceva le cause minori, qualora l'imputato avesse fatto richiesta di essere sottoposto ad una procedura sommaria, ed una Corte Penale, incaricata di applicare le sentenze emesse da una giuria di cittadini estratta a sorte. Vediamo così che le disposizioni giudiziarie ginevrine sembravano seguire quel processo di razionalizzazione dell'intero sistema ohe era stato introdotto in Francia. Tuttavia a Ginevra non fu repecito l'inderogabile principio della ferrea applicazione della legge al caso concreto. Anche se l'art. CXLVIII sanciva che tonte sentence, civile ou criminelle, est fondée sur la Loi, et motivée, i giudici poi mantenevano un notevole margine di discrezionalità nell'applicazione delle sentenze in materia penale, prevedendo un'attenuazione in senso umanitario delle pene da comminarsi agli imputati in giudizio; allo stesso modo, e sicuramente avendo a modello il sistema giudiziario inglese, veniva introdotta una Giuria d'Equità, con funzioni d'appello nelle materie penali e con analoghi poteri di derogare alla legge scritta. Ginevra quindi dimostrava più empirismo di quanto potevano far intendere le parole rivoluzionarie. Perciò, i Comités des Moeurs, ohe il testo introduceva in ogni quartiere e distretto della repubblica, composti da tre Anziani elettivi, provvisti di un potere di esortazione e controllo sulla moralità pubblica e la cui riunione costituiva un Consiglio omonimo, se sembravano applicare la retorica rivoluzionaria, che prescriveva cittadini virtuosi , in realtà perpetuavano quel potere di supervisione sui costumi che il Concistoro, organo misto di cittadini e pastori, aveva tradizionalmente esercitato; tant'è vero che nel 1796, in una parziale revisione della costituzione, il Conseil des moeurs venne abolito e al suo posto ripristinato l'antico istituto.55) All'interno del nuovo
52> Conslitulion gcnevoise, cit., lit. I e IV. Per l'interpretazione e democratica dell'ufficio di sindaco, mi riferisco pari, a J. J. ROUSSEAU, Lettre écritea de la Montagne, Septième lettre, in Oeuvres complète*, III, Paris, 1964, p. 815.
53> Consiilutiùii genevoise, cit., tit. VII, art. CII-CXI.
SO Ivi, tit. VII, art. CXn-CXXXVTIL
55) 0f- tìt. VII, art. CXXXXIX-CXLVI. Por la revisione costituzionale del 1796, e in particolare, per l'abolizione del Conseil des Moeurs, ofr. M. PETER, Genève et la Revolution, cit., II, pp. 59 sgg. e H. HEYEH, UEglise de Genève 1535-1905, Genève, 1909 pp. 83-86.