Rassegna storica del Risorgimento
FILANGIERI GAETANO SCRITTI
anno
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1983
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pagina
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402
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402
Carlo Bordini
la sua sollecitudine verso le classi popolari anticipa, così come altri fermenti settecenteschi, tempi nuovi e un diverso sentire.
Molti sono gli studiosi che hanno messo in rilievo l'importanza del libro III dell'opera filangieriana, dedicato alle leggi criminali; libro considerato, dopo l'opera del Beccaria, il più importante contributo sull'argomento dell'illuminismo italiano.60) Non è qui il luogo per esaminarlo in dettaglio; vi sono alcuni aspetti, però, che mi sembrano particolarmente importanti e significativi per la valutazione del pensiero sociale del filosofo napoletano.
Filangieri si differenzia dall'autore di De' delitti e delle pene, il quale, per affermare la certezza del diritto, e nel quadro della sua polemica contro l'interpretazione delle leggi61* (polemica che aveva come bersaglio il marasma delle disposizioni e dei codici, che lasciava un ampio spazio di arbitrio ai giudici e ai magistrati), ribadiva l'impossibilità di valutare un delitto dall'intenzione di chi lo commette,62 per una visione sociale più ampia e più profonda. Il filosofo napoletano propone un canone generale che permetta di valutare il grado dei delitti, misurato dalla forza della causa impellente ; e> quello che ci interessa, in questo caso, è il fatto che la causa impellente è spesso una causa sociale. Filangieri non giunge a sistematizzare questa sua intuizione, ma presenta una serie di casi da cui emerge chiaramente come un certo numero di delitti sia imputabile ai guasti della società, e quindi non perseguibile o valutabile con una maggiore elasticità.
Qui si vede con più chiarezza, mi sembra, la situazione per certi versi paradossale di un Filangieri rivoluzionario mancato, cui solo la morte prematura impedì di partecipare agli eventi della rivoluzione; e il peso preponderante, comunque, nel suo progetto riformatore, della sollecitudine verso le sorti delle classi popolari. Quelli che egli presenta come non punibili o come oggetto di clemenza sono tutti casi in cui sono coinvolte le classi dei diseredati, costrette al delitto dalle inumane condizioni di vita, dalle storture della società. Abbiamo già visto il caso dei mendicanti, non perseguibili finché durano le cause che li inducono all' ozio . Un altro caso è quello dei delitti
60) Il Filangieri sviluppa sulla base di una concretezza che assume l'aspetto di approfondite norme di un vero codice, con precisione di formule, il sistema che il Beccaria aveva delineato (A. NASALLI ROCCA, op. cit., p. 58). Il terzo libro della "Scienza della legislazione" è un vero codice del diritto e della procedura penale, dove i principii del Beccaria sono sviluppati in un compiuto sistema, rispondente alle esigenze dei tempi nuovi (G. DE RUGGIERO, op. cit., p. 74). Il Venturi, invece, giudica il III libro, rispetto agli altri, meno originale, ma sempre degno d'attenzione (F. VENTURI, Illuministi italiani, V, cit.. Nota introduttiva a Gaetano Filangieri, p. 633).
61) Si veda C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di F. VENTURI, Torino, 1965, par. IV, Interpretazione delle leggi e V, Oscurità delle leggi , pp. 15-17 e 18-19.
62) L'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura de' delitti l'intenzione di chi gli commette (C. BECCARIA, op. cit., par. VII Errori nella misura delle pene , p. 22).
63) Quando la causa impellente è forte, o l'azione si è commessa nell'impeto della passione, il grado di dolo sarà infimo; quando la causa impellente è debole, e l'azione si è commessa a sangue freddo e con matura riflessione, il grado del dolo sarà medio; quando si è commessa, o senza causa, o con causa, ma con perfidia o con atroce sevizia, il grado del dolo sarà il massimo (G. FILANGIERI, op. cit., voi. II, libro II, p, 334).