Rassegna storica del Risorgimento

FILANGIERI GAETANO SCRITTI
anno <1983>   pagina <403>
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Sul pensiero di Gaetano Filangieri 403
contro la tranquillità e la sicurezza pubblica , in cui la legge deve dimo­strare una certa indulgenza verso quelle unioni tumultuose che si ritirano dopo un ordine di un magistrato o che si pongono un obiettivo legitti­mo;*) e ancora più importante è l'atteggiamento che egli prende verso il reato di diserzione, che si ritorce in un atto di accusa verso l'orribile sorte di cui ì soldati sono vittime, w Lo stesso criterio vale per altri delitti, come il caso del lenocinlo de' parenti , punibile solo con una pena infamante, *> e per il furto domestico, che Filangieri, polemicamente, non considera una aggravante dei furto semplice, per la miseria, alla quale... sono per lo più condannati coloro che s'impiegano a questo vii ministero.67)
In sostanza, l'autore de La scienza della legislazione, che, in senso gene­rale, è contro la repressione mdiscrimdnata dei delitti, si dimostra, in modo particolare, contrario alla repressione mdiscriminata dei delitti che sono determinati dalle condizioni della società. Egli ipotizza una società felice­mente armonica, in cui il numero dei delitti sarà fortemente ridotto; la sua trattazione delle leggi criminali è in questo senso, dal punto di vista sociale,
**) L'unione tumultuosa di più uomini aggruppati, o per conseguire un oggetto illegale o per riuscire in una legittima pretensione, ma colla violenza e col disordine, sono delitti contro la tranquillità pubblica. La legge, che dee cercare di prevenire piuttosto i delitti che di punirli, dee concedere la sua indulgenza a coloro che, dopo un ordine di qualche magistrato... si sono ritirati... dee, finalmente, distinguere, nel determinar la pena, l'unione tumultuosa destinata al conseguimento di un oggetto illegale, da quella, nella quale l'oggetto è legittimo, ma il mezzo solo è ingiusto e violento (Ivi, voi. IV, libro III, pp. 61-62).
*S) ... che in una monarchia, e nel tempo di tranquillità e di pace, tra soldati vili, mercenari, e mal pagati; tra uomini, che la frode, la seduzione o la violenza ha condotti a vendersi per un dato numero di anni ed a trasformarsi in guerrieri; tra esseri, che non conoscono altro sentimento, se non quello dell'indigenza che li fa languire, e della schiavitù che gli opprime, che in queste circostanze, io dico, si minacci, nel caso di diserzione, la pena di morte a questi spettri, a questi fantasmi armati, che si conduca sopra di un patibolo l'infelice che, non potendo reggere alla molestia della fame, della nudità, e della servitù, ha cercato di riacquistare la perduta libertà e quel vigore, che, non le fatiche delle guerre, ma l'ozio delle guarnigioni, i cenci che lo coprivano, e la scarsezza del cibo, avevano fatto perdere al suo corpo mal vestito e mal nutrito; che la paterna mano del padre della patria sottoscriva il decreto di morte di quest'infelice che, osservato da alcuni aspetti, non si può dire reo di alcun delitto; la natura freme, e tutti gli sforzi della più seduttrice eloquenza non basterebbero a scusare quest'orribile ingiustizia (Ivi, pp. 103-104).
66) Il lenocinio de' parenti è l'altro delitto contro l'ordine delle famiglie, che le nostre leggi contemporaneamente promuovono da un lato, e rigorosamente puniscono dal­l'altro. La miseria di alcune classi, il celibato violento in altre; l'eccesso della miseria da una parte, e l'eccesso dell'opulenza dall'altra; questi mali, che il vizio delle nostre leggi e l'oscitanza dei nostri governi, producono e sostengono, sono le cause di un delitto, che l'opinione pubblica basterebbe a reprimere, quando dal concorso di tutte queste cause non venisse fomentato e promosso. In una nuova legislazione, nella quale fossero queste cause distrutte, a punir questo delitto basterebbe un'infamante pena per alcune classi, e la condanna a' lavori pubblici per quella che non conosce, né dà prezzo all'onore (Ivi, p. 132).
t7> La servitù, molto lontana dall'essere un titolo di confidenza e di amicizia, è, ordinariamente, un motivo di diffidenza e di odio. La miseria, alla quale, per la durezza de' padroni, sono per lo più condannati coloro che s'impiegano a questo vii ministero, può anche, secondo lo stabilito canone, (il corsivo è nostro) diminuire il grado del delitto... La differenza, dunque, tra il lutto semplice ed il furto domestico, è assurda (Ivi, p. 193).