Rassegna storica del Risorgimento
ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1911; SENATO RIFORMA 1876-191
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1984
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Paola Angioni
base alla constatata crisi delle istituzioni, mirarono ad una più profonda modifica delle norme statutarie.
Pietro Ellero immaginava un sistema radicalmente alternativo basato su tre organi supremi: Principe, Senato e Massimo Consiglio. Accanto al Principe che avrebbe rappresentato formalmente lo Stato e accanto al Massimo Consiglio cui sarebbe stata attribuita la potestà deliberativa, l'esigenza di restituire al Senato maggior prestigio, induceva l'Ellero ad attribuire a detta assemblea la gestione degli affari propriamente di Stato, in particolare d'alta polizia e d'alta diplomazia ed in questi campi la costante vigilanza e la proposizione d'iniziativa.
Una soluzione come questa sarebbe potuta sembrare avventata, riconosceva l'autore, avvezzi a figurarci il Senato come un corpo esclusivamente legislativo; ma se si fosse rammentato che il Senato romano così come i Consigli ristretti dell'antica Grecia ebbero una vera potestà senatoria attendendo alla condotta dei negozi politici , ogni perplessità sarebbe cessata. Era da considerare peraltro, soggiungeva l'Ellero, che avendo la nobiltà perduto ogni prerogativa, unico sovrano essendo il popolo, un Senato legislativo, non investito di compiti precipui, non aveva motivo d'essere ed era destinato all'inconcludenza. Era indubbio, tuttavia, data la sovranità popolare e il sistema rappresentativo, che anche il Senato dovesse derivare dall'elezione. Volendosi ammettere quindi il platonico regno dell'intelligenza e dell'onore , non escludeva che la Camera alta potesse attingere i suoi membri nell'ambito delle categorie di persone dotate di meriti particolari.2
Considerazioni interessanti vengono pure formulate da Alessandro Paternostro. Decisamente contrario al sistema d'elezione vigente per la Camera alta, giustificato dalla dottrina con la necessità di non lasciare la Corona sola a fronteggiare la volontà della Camera elettiva, ma che in realtà aveva lasciato la via aperta ad una sempre più diretta ingerenza del governo, il Paternostro individuava nel sistema delle categorie e in quello della inamovibilità i due difetti capitali dell'alto Consesso. Solo, quindi, un Senato che avesse rigenerato la propria forza alla grande scuola dell'urna , avrebbe potuto esercitare una effettiva e costruttiva influenza. L'autore si dichiarava così a favore di un Senato eletto a suffragio universale, secondo le modalità già in vigore per la Camera dei deputati, ma caratterizzato da un più lungo mandato (es. 6 anni) e rappresentante un consesso di alte capacità. I senatori sarebbero stati eletti all'interno di categorie rinnovate e rappresentanti un'aristocrazia naturale, non mai la plutocrazia e i privilegi . **)
26) P. ELLERO, La riforma civile, Bologna, 1879, p. 364 sgg.
27) A. PATERNOSTRO, Diritto costituzionale, Napoli, 1879, p. 443 sgg. Del tutto contrario al metodo elettivo era Invece Guido Rossi che riteneva sufficiente arrecare, per avere una Camera alta coscienziosa indipendente e autorevole alcune modifiche di carattere secondario all'art. 33 dello Statuto: // voto del Senato, in La Rassegna Nazionale, a. IV, fase. 1-6T1882. p. 677 sgg. Anche il Bonghi, rinfacciando senza reticenza ai ministri di aver tenuto in poco conto l'ufficio del Senato e di aver avuto poco rispetto per le attribuzioni del medesimo, respingeva qualsiasi proposta di nomina per via di suffragi perché solo una più perfetta osservanza dello Statuto avrebbe restituito all'Assemblea il dovuto prestigio; La riforma del Settato, In Nuova Antologia, IN serie, a. X, fase. 1-8-1887, p. 51 sgg.