Rassegna storica del Risorgimento

ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1911; SENATO RIFORMA 1876-191
anno <1984>   pagina <57>
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Sulla riforma del Senato regio 57
Fu così che il dibattito sulla necessità di una riforma della Camera alta, si tradusse ad un certo punto in un momento più operativo attraverso la costituzione, nel dicembre del 1892, di una Commissione incaricata di proce­dere allo studio dei provvedimenti più consoni a facilitare l'esercìzio delle funzioni del Senato.
Possiamo avanzare l'ipotesi, non certo irreale se ci soffermiamo un attimo a considerare i non pacifici rapporti che intercorsero in quel periodo tra il governo e la Camera alta, che fosse stato proprio il dibattito più recente in seno all'Assemblea a persuadere taluni senatori della necessità di giungere ad un disegno organico di riforma. Le infornate sovente sotto accusa, di cui il Giolitti sembrava voler fare grande uso,37) palesavano l'obiettivo del governo teso a svuotare di contenuto la funzione stessa di quel Senato che per nascita avrebbe dovuto rappresentare il contrappeso alle scelte progres­siste. Si dovette allora manifestare, viva più che mai, la preoccupazione di alcuni membri del Consesso per la sorte riservata all'Assemblea ormai privata di senso politico. Fu forse questo che spinse un gruppo di senatori, eviden­temente quello non ancora influenzato dalle direttive governative e composto da elementi che più si sentivano responsabili nei confronti del mandato a loro conferito, a riunirsi in forma privata per nominare una Commissione che avrebbe dovuto redigere proposte concrete. 3 In conformità del mandato ad essa conferito ovvero quello di trovare il modo di ringiovanire l'Assemblea senza per questo uscire dai termini dello Statuto, la Commissione suggeriva di far proporre direttamente i nomi dei senatori da quei corpi o ordini di cui essi stessi sarebbero dovuti essere i degni rappresentanti. Le categorie per le quali si proponeva di adottare il sistema della proposizione o designazione erano quelle corrispondenti ai numeri 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 dell'arti­colo 33 dello Statuto. L'innovazione non avrebbe toccato, quindi, quelle cate­gorie sulle quali, essendo composte da uomini necessariamente conosciuti dal Re, poteva esercitarsi il giudizio tanto della Corona che dei ministri. Per la scelta dei candidati si sarebbero poi formati degli speciali collegi: per i deputati la proposizione sarebbe venuta dalla stessa Camera; i nominativi dei magistrati sarebbero stati avanzati dai Corpi giudiziari; quelli dei Consi­glieri di Stato e della Corte dei Conti dagli analoghi corpi ai quali appar­tenevano; i Presidenti dei Consigli provinciali da 10 collegi elettorali in tutto il regno; i membri delle Accademie dalle relative assemblee; quelli del Con­siglio superiore della Pubblica Istruzione, dallo stesso Consiglio e dal corpo universitario; i censiti da 17 collegi formati dai Consigli provinciali, dai sinda­cati elettivi dei Comuni e dai membri delle Camere di Commercio. Per i
attinenza di quarte con le lotte elettorali che sarebbero seguite. Cosi concludeva il Guarnieri: se il Senato non si riforma si deforma, cioè gli si fa subire quella riforma al rovescio, che i Francesi dicono au rebours: Ivi. Tornata del 12 dicembre 1892, p. 118 sgg.
37) Durante il primo ministero Giolitti (15 maggio 1892-28 novembre 1893) i decreti del 10 ottobre e del 21 novembre 1892 sanzionarono la nomina rispettivamente di 43 e 36 nuovi senatori.
38) La Commissione fu composta dai senatori Vitellcschi (presidente), Parenzo. Majo­rana. Cremona, Alfieri di Sostegno. Cannizzaro. Saredo (relatore).