Rassegna storica del Risorgimento
ITALIA STORIA COSTITUZIONALE 1876-1911; SENATO RIFORMA 1876-191
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1984
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Vita dell'Istituto
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Art. 7. - Può essere socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d'ammissione debbono sempre recare la firma dì un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi.. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di Presidenza dell'Istitito può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. - I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.P.R. del 1 marzo 1955, n. 357, modificato con D.P.R. del 2 aprile 1957, n. 466, con D.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014, e con D.PJR. del 30 gennaio 1974, n. 94.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 94, del 30 gennaio 1974.
Art. 2. - Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atri ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. - Il Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso dì assenza. II Segretario generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta composta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di quattro consiglieri, tra i quali un rappresentante dei Comitati.
Art. 5. - Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.