Rassegna storica del Risorgimento
CARTEGGI (VITTORIO EMANUELE II-PIO IX); FERRETTI GABRIELE LETTE
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1984
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302
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Filippo Tamburini
Sardegna in ordine al modo di comportarsi del Clero Secolare e Regolare in seguito alla legge Rattazzi, ed essendosi ad un tempo riconosciuta la necessità di nuove provvidenze, si riccorre (sic) perciò all'Eminenza Vostra Rev.ma per la soluzione dei quesiti che seguono e per impetrare quelle altre facoltà, che nelle stringenti circostanze dei tempi si ravvisano necessarie.
1 Al paragrafo 6 dell'Istruzione sumentovata essendosi fatto espresso divieto ai beneficiati ed agli individui dei corpi morali di intervenire a contraddittori, di consegnare libri ed altri titoli etc, potrebbe succedere o che ai provvisti dei benefizi come ai Canonici di massa comune venga assegnata una rendita minore di quella che hanno, o che non si contemplino tutti i pesi ai benefizi od ai corpi morali inerenti, sembra quindi opportuno che da codesta S. Penitenzieria si autorizzino li beneficiati e gli individui dei corpi morali, chiamati dalla legge a ricevere una pensione o rendita corrispondente a quella che prima percevevano, a prestare ove d'uopo il loro contradittorio ed a presentare li titoli opportuni all'unico scopo di allontanare il loro danno, come pure li benefiziati e corpi morali, che hanno annessi oneri, a dare quelle indicazioni che sono necessarie, affinché resti illesa la volontà de' pii fondatori.
2 Al paragrafo 9 vuoisi che sia imminente la forza coattiva per pagare la sovratassa imposta sui benefizi ed altri corpi morali ecclesiastici; ora in questi R{egi) Stati essendo regolarmente in uso, innanziche si devenga agli atti esecutivi, che il percettore prima di tutto invìi un avviso di pagamento col diffidamento che non soddisfacendosi alle scadenze fissate dalla legge si farà luogo alla bolletta d'alloggio militare ed agli atti esecutivi; che tenga quindi dietro la bolletta predetta, ih forza della quale il contribuente dovrà per un certo numero di giorni sottostare ad una certa spesa in aggiunta alla quota, di cui venne precedentemente tassato ed in proporzione della quota medesima; che soltanto dopo esauriti siffatti mezzi, si passi agli atti esecutivi: si domanda se, inerendo alla disposizione della summentovata istruzione, basti, per dirsi imminente la forza coattiva, l'avviso di pagamento oppure si debbano attendere la bolletta d'alloggio militare o gli atti esecutivi con aggravio dei contribuenti.
3 Si domanda pure se le condizioni apposte all'autorizzazione di acquistare beni ecclesiastici inchiudano a favore del compratore di percevere gli interessi netti della somma sborsata ed il capitale all'epoca della restituzione a farsi a suo tempo alla Chiesa; in caso di risposta negativa, si chiede per l'occorrenza la facoltà di autorizzare l'acquisitore a percevere non solo gii interessi come sopra, ma altresì a ritirare a suo tempo il capitale sborsato, perché altrimenti i beni ecclesiastici passerebbero a mani di persone senza coscienza
4 Trovandosi li stabili delle corporazioni religiose, nonché delle Collegiate colpite dalla legge od in affitto od a masserizio, si chiede 1 se li conduttori possano tuta conscientia soddisfare il fitto annuo convenuto alla Cassa Ecclesiastica, od agli acquisitori degli stabili medesimi, e se li massari o coloni possano a tenore delle fatte capitolazioni dividere colla stessa Cassa od acquisitori li prodotti che prima partivano colle case religiose; in caso di risposta negativa, si domanda che vengano si gli uni che gli altri autorizzati a farlo, mentre in difetto verrebbero senza fallo costretti dalla forza. 2 Se li predetti aflittavoli e massari possano continuare nelle precedenti locazioni e masserizii fino alla scadenza delle rispettive capitolazioni; ed in caso negativo si ricorre pure a codesta S. Penitenzieria per l'opportuna autorizzazione, anche ammesso che si agli uni che agli altri venisse in qualche circostanza fatta facoltà di recedere dai seguiti contratti. La stessa autorizzazione si chiede altresì per coloro che in avvenire trovassero la loro convenienza di prendere in affitto od a masserizio dalla Cassa ecclesiastica o dagli acquisitori li suddetti stabili.
5 Sembrando troppo generiche le espressioni di impiegati subalterni posti nella necessità di cooperare remotamente all'esecuzione della legge (paragr. li), si domanda se le