Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVIO BATTISTI; BIBLIOTECA BATTISTI
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1985
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Vita dell'Istituto
Art. 2 - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e dei Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
b) con l'organizzazione e l'incremento del Musco centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e. con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legge 20 luglio 1934. n. 1226, convertilo in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3 - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato dal Capo dello Stato e coadiuvato da un Consiglio di Presidenza.
11 Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da diciotto membri, di cui tredici docenti universitari di Storia del Risorgimento o di discipline affini, o studiosi di sicura fama, e cinque eletti dalla Consulta in rappresentanza dei Comitati dell'Istituto.
All'atto dell'approvazione del presente Statuto entreranno di diritto a far parte del Consiglio, con i cinque eletti dalla Consulta secondo il disposto dell'art. 4, i nove vincitori più anziani di concorsi a cattedra di Storia del Risorgimento. Il Consiglio provvederà, nella prima seduta, alla nomina di altri quattro consigleri, scelti fra i docenti di Storia del Risorgimento o di discipline affini o fra studiosi di sicura fama.
Ogniqualvolta venga meno il numero di tredici consiglieri non eletti, il Consiglio provvederà nella prima seduta successiva a reintegrare detto numero operando una scelta fra docenti o studiosi di sicura fama.
I cinque membri eletti dalla Consula durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i suoi membri il Consiglio nomina un Vice presidente, un Segretario generale e due Revisori dei conti, che durano in tali cariche tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 4 - In ogni Provincia in cui vi siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composo dì un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. 1 soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 5 - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6-11 Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.