Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO BATTISTI; BIBLIOTECA BATTISTI
anno <1985>   pagina <127>
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Vita dell'Istituto
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Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7 - Può essere socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sedè centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d'ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presi­denza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di Presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8 - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiun­gimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9-1 congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art 10 - 11 Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Rego­lamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.P.R. del 1 marzo 1955, n. 357, modificato con D.P.R. del 2 aprile 1957, n. 466, con D.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014. e con D.P.R. del 50 gennaio 1974, n. 94.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1 - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusiva­mente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 94, del 30 gennaio 1974.
Art. 2-11 Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3-11 Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella dire­zione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4 - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta com­posta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di quattro consiglieri, tra i quali un rappresentante dei Comitati.
Art. 5 Il Musco centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6 - Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7 - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità animi-