Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVIO BATTISTI; BIBLIOTECA BATTISTI
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1985
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Vita dell'Istituto
nistratìva e finanziaria nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8 - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero dì soci prescritto dall'art. 4 dello Statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9 - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
11 Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste dì diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato, con a tergo l'indicazione: spedisce il socio....
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elènco dei soci i nomi dei votanti a domieUSOj le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presentì. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-tesoriere. II Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.
Art. IO - 1 membri aggregati, di cui all'art. 4 dello Statuto, vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.
Art. 11-1 Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello Statuto.
Art. 12 - Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art. 13 - La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14 - La riunione della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, avviene almeno una volta all'anno.
Art. 15 - L'elezione dei cinque rappresentanti dei Comitati nel Consiglio di Presidenza di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto avviene mediante votazione segreta. Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per il triennio successivo i cinque Presidenti che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
Art. 16 - Il Consiglio di Presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art. 17-1 Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Art. 18 - La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può apportare modificazioni al presente regolamento.
Approvato nelle sedute della Consulta 22 marzo 1974, i" marzo 1975 e 3 marzo 1984,