Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno
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1985
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pagina
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147
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L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA REPUBBLICA NAPOLETANA
I PRECURSORI
1. Filangieri. Non si può, trattando della Repubblica Napoletana, prescindere dal retroterra culturale che la precede e che rappresenta, in certo senso, il preannunzio di essa. Preannunzio che è tutto, si badi, napoletano.
Per questo, dovendo parlare della amministrazione della giustizia nella Repubblica Napoletana, non si possono non ricordare Gaetano Filangieri, Giuseppe Maria Galanti e Giuseppe Abbamonti. Tutti e tre, in periodi diversi, hanno proposto concretamente delle riforme e grande è ancora oggi il peso del loro pensiero anche se, tutti e tre si sono occupati in prevalenza della giustizia penale, e cioè sia del processo penale, sia degli organi di esso.
Il Filangieri, (che è il primo del quale faremo cenno) parte dalla critica spietata al processo di tipo inquisitorio, al quale contrappone il sistema accusatorio, di tipo inglese, pur con taluni temperamenti ed adattamenti.
II sistema inquisitorio, infatti, allora vigente in tutti gli Stati italiani, lascia il cittadino alla mercè di chiunque, in segreto, o attraverso la pubblica voce o fama proponga contro di lui una denuncia.
La proposta che il Filangieri fa è che venga istituita una nuova magistratura, i magistrati accusatori che dovrebbero essere scelti fra le persone più distinte e più probe della città alle quali si sarebbe dovuto offrire uno stipendio non piccolo e quindi desiderabile. Con ciò si owierebbe a qualunque sospetto di venalità e di prevaricazione. Gli accusatori, poi, dovrebbero essere sparsi in tutto lo Stato ad evitare il pericolo di un accentramento che, (come più tardi accennerà il Galanti) allontanando la giustizia dai cittadini, la renderà meno efficiente e sicura. Il compito dei magistrati sarebbe stato quello di inquirere sugli autori di que' delitti de' quali non vi è alcun privato accusatore e di condurli in giudizio sostenendo poi l'accusa fino alla fine. In tal modo l'esercizio dell'azione penale non sarebbe veramente legittimo e l'accusa sarebbe effettivamente solenne . *>
Ma accanto al piano di revisione dell'ufficio di accusatore, ben più importante e più ampio, è il piano che il Filangieri traccia *> circa la ripartizione ... delle giudiziarie funzioni per gli affari criminali .
Il primo problema che egli affronta, a questo proposito, è quello della individuazione delle sedi giudiziarie. È, credo, la prima volta che al caotico
1) V. Scienza della Legislazione (Milano, 1822), voi. Ili, p. 59 e, in particolare, p. 63 sgg.
2) Sdenta cit., voi. IH, p. 241 sgg.