Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
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1985
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Mario Battaglili i
disordine della giurisdizione feudale si cerca di opporre uno schema fisso e, quel che più conta, ordinato che avrebbe reso certamente le sedi giudiziarie più accessibili a coloro ai quali dovevano, in definitiva, servire. Secondo il Filangieri,3> lo Stato avrebbe dovuto essere diviso in molte piccole Provincie e le sedi giudiziarie avrebbero dovuto essere solo una per provincia. A capo di ogni sede giudiziaria avrebbe dovuto essere posto un Preside che avrebbe dovuto sovraintendere, da un lato agli accusatori, dall'altro ai giudici del fatto.
Non molto chiara è la natura del Preside che dovrebbe essere, in definitiva, un organo amministrativo preposto a degli organi giurisdizionali. Tuttavia anche definendolo in tal modo, la sua figura non riesce molto precisa perché talune funzioni, in certo qual senso giurisdizionali, gli sono affidate: così, ad esempio, egli deve portare a conoscenza dell'accusato l'accusa che si è prodotta contro di lui assicurandosi, inoltre, della sua persona, o ritenendolo nelle carceri, o sulla parola di un fideiussore. Questo strano magistrato dovrebbe durare in carica solo un anno per evitare, con la perpetuità ... la incostanza e la perdita di zelo ; il suo stipendio avrebbe dovuto essere proporzionale al suo lustro e alla sua dignità e ciò perché il principe non potrebbe mai essere soverchiamente liberale nel pagare gli anaministratori della giustizia ad evitare che colui che esercita una parte qualunque del potere non abbia bisogno di abusarne per avere come sussistere con quella decenza che il decoro is tesso della sua carica richiede .
Non molto chiaro inoltre, è se alle sue dipendenze (perché nominati da lui ogni anno) siano i giudici del fatto che dovrebbero determinare la verità, la falsità o l'incertezza della accusa e decidere, quindi, del grado del delitto . Il numero di questi giudici è di quarantotto: tra essi, per ogni giudizio, ne vengono scelti dodici.4) Tutti potrebbero essere nominati, non richiedendosi, secondo il Filangieri, particolari requisiti per conoscere la verità o la falsità di una accusa . I giudizi si sarebbe svolti, ogni anno, in quattro sessioni (da tenersi ogni tre mesi) nelle provincie e in otto sessioni nella capitale (da tenersi una ogni sei settimane): in caso di delitti più atroci si sarebbe dovuta tenere una sessione straordinaria. Mentre i giudici del fatto sono temporanei, i giudici del diritto sono, secondo Filangieri, a carattere permanente. Essi avrebbero dovuto essere in numero di tre per ogni provincia, e sarebbero stati nominati dal re. Avrebbero, però, proprio perché permanenti, dovuto cambiare dimora ogni anno per poter essere assoggettati ad un controllo, esercitato da una magistratura suprema, che doveva risiedere presso la capitale.
Come si vede, siamo ben lontani da una vera e propria indipendenza, poiché il trasformarli in una sorta di clerici vagantes non pesa in alcun modo sulla loro autonomia della quale non si poteva certo parlare essendo essi sotto il controllo diretto ed immediato del sovrano.
3) Scienza cit,. voi. Ili, p. 243.
*> La derivazione dal sistema Inglese è, qui, chiarissima; infatti l'accusato può ricusare i suoi giudici se privi del requisiti richiesti, se comunque sospetti e, per venti di essi, senza motivazione, Qualora il sospetto cadesse sul Preside, il collegio dovrebbe essere formato da un giudice del diritto.
5) Scienza cit., voi. Ili, p. 256*