Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
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1985
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149
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 149
Quanto allo svolgimento del processo, esso può così sintetizzarsi:
a) i giudici del diritto fissano i termini giuridici della questione;
b) i giudici del fatto decidono chiusi in camera di consìglio;
e) i giudici del diritto emanano la sentenza a tenore della legge stabilendo, in caso di condanna, la qualità e il grado del delitto.
Altra novità introdotta dal Filangieri era la esistenza in ogni comunità di un magistrato incaricato di conservarvi la pace e il buon ordine ;6) questi avrebbe dovuto giudicare di quei leggieri delitti che non meritano l'ordinario corso di un giudizio (ad es. le ingiurie, i danni leggerissimi, la non osservanza degli ordini dell'autorità). La scelta di questo magistrato avveniva ad opera degli stessi membri della comunità e doveva essere approvata dal Preside della provincia. Non erano richiesti particolari requisiti se non la probità e una rendita stabilita dalle leggi .
Le osservazioni che si possono fare a questo sistema sono molte.
Anzitutto si tratta di un ordinamento monco, perché (ma lo si è già rilevato) riguarda unicamente la giustizia penale e, conseguentemente, è macchinoso perché presuppone un diverso sistema e un diverso ordinamento per il processo civile. Venendo, poi, alla caratteristica comune a tutti gii organi e cioè alla durata delle loro funzioni che è prevista brevissima, è da rilevare che questo, anziché giovare, può nuocere all'esercizio della funzione giudiziaria e non tutela affatto la indipendenza.
Inoltre la divisione tra il giudice del fatto e il giudice del diritto è estremamente pericolosa per la possibilità, da un lato, di una erronea indagine del fatto non sorretta da una nozione giuridica del reato e, dall'altro, da una non meno erronea valutazione del fatto stesso che il giudice del diritto deve fare avvalendosi solo di accertamenti ai quali non ha partecipato.
Quanto all'organo che prelude al giudice di pace (e, forse, deriva dall'analogo organo inglese) la soluzione del Filangieri è di notevole importanza perché richiama quella che adotterà (come vedremo) Pagano e quella che, recentemente, e da più parti, si è prospettata, e cioè di dare al giudice conciliatore anche taluni poteri in materia penale.
2. Galanti. Ma è proprio a Napoli ed in questo periodo che maggiore è lo studio dei problemi relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario. E, tra i napoletani, Galanti è quegli che, anche in questo campo, porta più a fondo la sua indagine. Egli infatti è il meno astratto, il meno filosofo, se così si può dire, poiché parte da una indagine sulla situazione napoletana che si snoda pezzo a pezzo per tutto il territorio del Regno e che trova, nelle famose Relazioni la sua forza esteriore.**
) Scienza cit., voi. Ili, p. 268.
7) La durata in carica era prevista, anche in questo caso, per un anno. Nelle grandi città questo magistrato avrebbe dovuto siedere in ogni quartiere.
g) cfr. G. M. GALANTI, Relazioni sull'iialia meridionale (a cura di T. FIORE, Milano,