Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <151>
immagine non disponibile

La giustizia nella Repubblica Napoletana 151
penale agiva solo attraverso la denuncia del privato o le denunzie secrete avanzo del governo vicereale spagnolo. Da qui la ripugnanza dei sudditi a ricorrere alla giustizia e il pericolo che essi correvano di essere alla mercè di denunce anonime e, quindi, in ogni caso della corruzione. Riportando l'avvocato fiscale nell'ambito della magistratura ordinaria, riteneva il Galanti di poter ottenere due risultati: il primo, di ovviare appunto agli inconve­nienti sopra accennati, il secondo, di dare ai giudici della Vicaria (essenzial­mente) una certa pratica dì affari criminali.
Altro punto della riforma è l'aumento del soldo dei magistrati dando loro una abitazione e abolendo i cosidetti diritti di patente inerenti alla nomina: infatti, nota il Galanti, se i magistrati non saranno provveduti del bisognevole, si deve esser certi che essi lo procureranno con l'abuso della carica.
Il terzo punto della riforma riguardava quelli che oggi si chiamerebbero gli ausiliari del giudice e contro il potere dei quali si era già scagliato il Galanti in precedenza. 14> Egli pertanto propone che venga abolita la venalità degli uffici e si crei, invece, una vera e propria carriera per mezzo di onori e promozioni.
Queste le riforme più importanti prospettate al re dal Galanti, ma l'esistenza di ben altri gravi problemi, specie economici, e soprattutto il peri­colo che correvano i grossi interessi degli avvocati in Napoli che, con la divisione del Regno in provincie avrebbero perso il loro monopolio, impe­dirono che le riforme venissero attuate, non solo, ma che, anzi, venissero considerate come sacrileghe. *5>
3. Abbamonti. Nel gennaio 1799 usciva, per i tipi del Veladini, a Milano, un opuscolo anonimo dal titolo Saggio sulle leggi fondamentali dell'Italia libera. Dedicato al popolo italiano. Autore dell'opuscolo era l'esule napole­tano Giuseppe Abbamonte. tó>
Oltre ai giudici ordinari Abbamonte prevedeva anche, sulle orme della Costituzione francese del 1795, un Tribunale supremo per giudicare (arti­colo 189) tra l'altro le accuse mosse dal Consiglio sia contro i suoi membri, sia contro quelli del senato .
Quanto al potere giudiziario (termine usato, anche questo come nella Costituzione francese) esso va distinto nettamente dagli altri due poteri che non possono esercitare le funzioni giudiziarie (art. 237): d'altro canto,
W) Sullo scrivanlsmo e ì suoi difetti, v. Descrizione cit., I, p. 170 e Testamento cit., 1. p. 56 sgg.
t Testamento cit.. 1, p. 269.
16) La grafia del nome non è certa: si trova, infatti, ricordato anche come Abba­monti, Abamonti, Abbonenti. Nato nel 1759, andò esule a Milano dopo le persecuzioni del 1794. Nel 1798 fece parte del Governo della Cisalpina e tornò a Napoli il 15 febbraio 1799. Membro del G.P. e della Commissione esecutiva, fu condannato a morte. La pena gli fu commutata in quella dell'ergastolo. Morì nel 1818. Su di lui v. P. VILLANI, in Dizionario Biografico degli Italiani, voi. I. Roma, I960 e FERRORBLLI, l patrioti dell'Italia meridionale rifugiati in Lombardia dal 1796 al 1860, in Archivio storico per le provincie napoletane, 1919, p. 341. L'opuscolo sulla costituzione è pubblicato in A. SAITTA, Alle origini del Risorgimento, I testi di un celebre concorso (1796), Roma, 1964, voi. HI, p. 281 sgg.