Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
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1985
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152 Mario Battaglini
però, i giudici non si possono immischiare nell'esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento (art. 238). Inoltre:
a) nessuno può essere distolto dai giudici che la legge gli assegna (art. 239);
b) la giustizia è resa gratuitamente (art. 240);
e) solo dopo una condanna passata in giudicato per prevaricazione i giudici possono essere destituiti, ogni altra condanna comporta solo la sospensione (art. 241);
d) le udienze (sessioni) sono pubbliche, i giudizi sono pronunziati in pubblico ad alta voce e vi si devono enunziare i termini della legge applicata (art. 242).
Dopo queste norme generali, seguono nello schema di Abbamonte, le norme sulla giustizia civile. E anzitutto è ammesso in ogni caso il ricorso al giudizio degli arbitri (art. 245). Inoltre è previsto, in ogni comune (nel quale è eletto come membro della municipalità) un giudice di pace (artt. 59, 234, 246) dinanzi al quale debbono essere portate tutte le cause per un tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione: ove il tentativo non avvenga, se le cause sono di valore inferiore ad una certa somma (non indicata dal-rAbbamonte) il giudice di pace giudica senza mercede le differenze insorte, in ultima istanza e se superiori, fino ad una somma diversa, con possibilità di appello (art. 246). Nel caso, invece, in cui il valore delle cause fosse superiore a quello fissato e non si trattasse di cause di competenza del Tribunale di Commercio, i relativi processi venivano rinviati al giudice civile (art. 249).
Per il commercio di terra e di mare sono previsti i tribunali di commercio (della composizione dei quali nulla, però, è detto). Viene, infine, il tribunale civile (uno per regione), composto di tre giudici, di un Commissario del senato e di due notai (art. 250). I giudici sono eletti dalle assemblee comunali (art. 59, e. 6). Il giudizio è basato sulla oralità (art. 252).
Il Commissario del senato ha il compito di controllare e far osservare la regolarità della procedura e provvedere alla esecuzione delle sentenze (art. 253).
Ogni processo non può durare più di un anno, quando le parti sono presenti, più di tre, quando una è assente (art. 254). Questa norma è assolutamente nuova e nasce, probabilmente, da una situazione che era comune in Italia (sullo scorcio del XVIII secolo) a tutti gli Stati. 17>
Quanto al giudizio di appello esso era dato da un tribunale civile di una delle quattro regioni le più vicine: per aversi la sentenza definitiva occorrevano sempre due sentenze di appello conformi.
Passando alla giustizia criminale una parte delle norme riguarda
É) Si veda, per tutti, L. A. MURATORI, Dei difetti della giurisprudenza, a cura di A. SOLMI, Roma, 1933, p. J90: la soverchia e sterminata lunghezza delle liti per tante sotti-gJJezze, giri e rigiri, inventati dall'acutezza dei causidici, è diventata un male familiare dell'Italia e di tanl'altri paesi cristiani e male di sommo incommodo e danno a chiunque per sua disavventura dee fare o sostenere delle liti .