Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno
<
1985
>
pagina
<
153
>
La giustizia nella Repubblica Napoletana 153
la carcerazione preventiva ed è, perciò, fuori dal nostro discorso; tuttavia è opportuno indicare alcuni princìpi generalissimi:
a) sono aboliti i tormenti inventati per istrappare la confessione al reo o aggravare la pena capitale (art. 258);
b) non vi è carnefice e il condannato a morte sceglie egli stesso il genere di morte (art. 259); M
e) i soli delitti sono quelli che offendono la società o la vita, la sicurezza, la proprietà e l'onore altrui (art. 260);
d) nessuno può essere arrestato se non in virtù di un ordine di arresto degli uffiziali del buon ordine o del senato (art. 261).
Quanto alla organizzazione essa è fondata tutta sull'istituto del giuri sia dell'accusa, sia del giudizio.
I tribunali criminali (il cui compito è limitato alla determinazione della pena) si trovano, anch'essi, uno per regione (art. 275) e sono composti da un accusatore pubblico, da un Commissario del Senato, e da tre giudici, eletti dalle assemblee comunali, il decano dei quali fa il presidente: la decisione avviene a maggioranza (art. 276). L'accusatore pubblico esercita l'azione penale, mentre il Commissario del Senato è incaricato di richiedere nel corso dei processi per la regolarità delle forme e avanti il giudizio per l'applicazione della legge (art. 278) inoltre a lui spetta l'esecuzione delle sentenze.
II presidente: a) interroga l'arrestato entro le 8 ore dall'arresto; b) estrae a sorte i giurati e li convoca; e) dirige i giurati nell'esercizio delle loro funzioni esponendo loro le questioni; d) dirige il dibattimento (art. 279).
Il giurì d'accusa e quello del giudizio sono composti da dodici giurati estratti a sorte, per ogni processo, tra i cittadini del cantone.
In conclusione ben poco Abbamonte concede, nel suo progetto, al problema della indipendenza dei giudici, se si toglie la divisione netta con il potere legislativo e quello esecutivo.
Altra norma che, in certo senso, tutela l'indipendenza del magistrato è quella contenuta nell'art. 241 sulla destituzione. Tuttavia nella organizzazione giudiziaria vera e propria talune norme sono da segnalare: come quelle relative al tentativo di conciliazione obbligatorio che, in Francia, aveva trovato ingresso per diminuire il numero dei processi e quindi l'importanza e il numero dei magistrati togati.19)
Altra norma importante è quella relativa al Commissario del Senato (che è ben distinto dal pubblico Accusatore) e che trova anche essa origine dalla legge francese del 1790 (art. 4). Tuttavia Abbamonte estende al Commissario del Senato, nel processo civile, l'attribuzione di controllo sulla procedura che la legge francese limitava solo al processo penale.
18) Per un uso antichissimo dei romani relativo alla autoesecuzione della pena di morte, v. M. BATTAGLIMI, Libertà e determinazione net suicidio in Roma antica, in Scritti in onore di Gaspare Ambrosino Milano, 1970, voi. I, p. 91 sgg. e, in particolare, p. 144 sgg.
W) È la struttura prevista dalla legge del 16-24 agosto 1790 (v. J. GODECHOT, Les Institutions de la Trance sous la revolution et l'Empire, Paris, 1968, p. 148 sgg. e che rimane fino alla Costituzione del 1795 (art. 213).