Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <154>
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Mario Battaglini
Del tutto nuova, poi, come si è detto è la norma sulla durata dei processi.
Poche (e già ne abbiamo accennato) sono invece, rispetto all'ordina­mento francese, le novità che Abbamonte detta per la giustizia criminale che, sostanzialmente è costituita da un giurì dell'accusa che ne doveva stabi­lire la validità, da un giurì del giudizio che doveva stabilire la sussistenza della responsabilità dell'accusato e da un collegio giudicante che doveva determinare la pena.
L'ORDINAMENTO DI MARIO PAGANO
I. Le Fonti
Quando fu costituita la Repubblica Napoletana venne, quasi direi natu­ralmente, affidato a Pagano, forse affiancato da Giuseppe Abbamonte,20) il compito di redigere uno schema di ordinamento giudiziario.
In realtà tre sono gli schemi che egli redasse: un progetto senza data che, però, (come meglio vedremo più avanti) risale al primo periodo della Repubblica. Segue il progetto di costituzione della Repubblica Napoletana, che si occupa del potere giudiziario al Titolo Vili (artt. 201-269). Chiude la Legge per la organizzazione del potere giudiziario che porta la data del 14 maggio 1799 e che fu approvata dalla Commissione legislativa.
Il primo progetto21 è, come abbiamo detto, senza data, ma l'accenno contenuto all'art. 4 della Commissione Militare e il fatto che (v. gli articoli 3, 66 e 70) si faccia riferimento ai Comitati e si parli di Governo Provvisorio fanno porre il progetto in un periodo che va dal 20 febbraio al 14 aprile. Esso è costituito da 70 articoli suddivisi in sei parti riguardanti i giudici di pace e i commissari di polizia, i tribunali civili, il tribunale di commercio, il tribunale criminale, il giurì , il tribunale di Cassazione e il giudice di contabilità, giurisdizione strettamente amministrativa e che scompare nel testo della Legge.22)
Quanto alla Costituzione essa è troppo nota perché ci si debba soffer­mare su di essa in questa sede: accenneremo alle norme relative all'ordina­mento giudiziario in essa contenute, più avanti.
Infine, viene la Legge. Essa, oltre che in opuscolo, fu pubblicata sul Monitore: consta di 90 articoli divisi in otto titoli (Disposizioni generali;
20) v. C. DE NICOLA, Diario napoletano, Napoli, 1906, voi. I, p. 42. Dal tenore della notizia O a lui [Pagano] e all'altro cittadino Abbamonte, è addossato il carico dell'organiz­zazione del Tribunale di giustizia ) sembrerebbe doversi dedurre che la designazione di Pagano e di Abbamonte, come autori di un progetto di ordinamento giudiziario, fosse stata [fatta prima della loro venuta a Napoli.
2i) Vedi il testo in M. BATTAGLINI, Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repub­blica Napoletana 1798-1799, s.l., 1983, I, p. 423 [cit. Atti].
) Non ci occuperemo neanche noi di questa parte del progetto tratta dalla Costitu­zione francese (artt. 321-325) e ripresa da Pagano nella sua Costituzione (artt. 326-330).
23) v. // monitore napoletano a cura di MARIO BATTAGLINI, Napoli, 1974, p. 667 sgg.