Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <155>
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 155
Giudici di pace e Commissari di polizia, Tribunali civili; Tribunale di com­mercio, Tribunale criminale, Giurì, Tribunale di Cassazione). Questa legge pubblicata il 14 maggio 1799 era stata approvata, in quella data, dalla Com­missione legislativa e da quella esecutiva.
Le fonti di essa (oltre che nella Costituzione francese, come ora vedre­mo) si trovano, sia pur timidamente, nelle conclusioni delle Considerazioni sul processo criminale (Napoli, 1787) di Mario Pagano. Esse sono: a) esclu­sione del giudizio di appello pei giudizi dinanzi a tribunali ordinari e istitu­zione del sistema cosidetto della doppia conforme ; b) il giudizio di appello delle corti locali e baronali doveva essere affidato alla Reale Udienza provin­ciale; e) il numero dei componenti delle Reali Udienze provinciali doveva essere aumentato per dar modo al reo di ricusare uno dei giudici; d) quelli che Pagano chiama i subalterni inquisitori (e cioè Mastrodatti e Segretari) dovevano essere scelti fra oneste e probe persone e si doveva dar loro la possibilità di promozioni nell'ambito delle cariche di governo.
Altri accenni a riforme (peraltro solo di struttura) si trovano tuttavia, sparsi qua e là nell'opera, ma sono di scarsa rilevanza, come la collocazione delle sedi giudiziarie a distanza non maggiore di un sol giorno di cammino.
IL I princìpi costituzionali
Esaminando ora rordinamento giudiziario di Pagano, quale risulta dai tre schemi sopra indicati, si può rilevare, in generale, come, se si tengono presenti gli ordinamenti giudiziari attuali manchino, in quello di Pagano, le norme sull'anno giudiziario (e, quindi, sul periodo feriale), quelle sulle supplenze, sulla anzianità, gli stipendi e le aspettative.
Inoltre è da osservare che, come l'art. 102 della nostra Costituzione, l'art. 201 di quella di Pagano, parla non più di potere giudiziario ma di funzioni giudiziarie . Ciò non toglie che il principio della divisione dei poteri (e quindi, della assoluta indipendenza del giudice) venga confermato poiché le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal potere esecutivo né dal corpo legislativo (art. 201 della Costituzione) mentre, al­l'opposto, i giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del potere legisla­tivo, né fare alcun regolamento (art. 202 della Costituzione).24)
Altra osservazione di carattere generale è che manca, nell'ordinamento di Pagano > qualunque accenno alle promozioni dei magistrati. Ciò deriva dai fatto che i magistrati si distinguono, tra loro, per le funzioni effettiva­mente esplicate (e che sono minuziosamente descritte) ignorando del tutto la nozione di grado o di carriera . Né vi è, tra le funzioni stesse, alcuna gerarchia se non quella, essenzialmente procedurale, col tribunale di cas­sazione.
Un altro aspetto importante dell'ordinamento di Pagano è dato dagli artt. 1 e 2 della legge del 14 maggio. Con l'art. 1, infatti, si annullano
24) V. nella nostra Costituzione il primo comma dell'art. 101.
25) si avverte qui, anche per i riferimenti successivi che, con questo termine, si indicano globalmente sia la Costituzione, che il progetto, che la legge del 14 maggio.