Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <156>
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156 Mario Batiaglini
(come dice Pagano) tutte le giurisdizioni speciali fino ad allora vigenti: *> Tribunali, Giunte, Commissioni, Delegazioni. Mentre, con l'art. 2 si fa eccezione per il Tribunale di Commercio e per l'Alta Commissione militare, istituita fin dal 20 febbraio 1799 per la repressione della insorgenza.
Il motivo di queste due eccezioni è diverso: nel primo caso, il Tribunale di Commercio rimane, ma con una organizzazione e una struttura del tutto nuove; nel secondo caso la giustificazione è più complessa e rappresenta, forse, la sola dimostrazione della debolezza della nuova repubblica della quale erano consci gli stessi governanti.
Connesso con l'abolizione delle giurisdizioni speciali è il problema del giudice naturale. Il Pagano (all'art. 203 della Costituzione) afferma che nes­suno può essere deviato dai Giudici dalla Legge stabiliti e, in ogni caso da una legge anteriore al giudizio.27)
Un articolo che sta a sé è l'art. 4 della legge del 14 maggio che stabilisce come i processi, i decreti, e le sentenze, nelle cause tanto civili che crimi­nali, devono essere scritti in idioma italiano. Questo articolo riflette, in certo senso, una situazione propria dei napoletani, poiché è proprio a Napoli che, secondo il Galanti, nel 1739, Carlo III, istituendo il Tribunale di Com­mercio, volle prescrivergli una maniera di procedere più sommaria e più semplice e perciò questo solo tribunale cominciò a scrivere i suoi decreti in italiano ed ha bandito l'uso degli altri che li scrivono in latino.28*
Delle somme che venivano riscosse, a diversi titoli, dai litiganti la più famosa è, senz'altro, la sportala e cioè la tassa dovuta al giudice che aveva pronunciato una sentenza. E vanamente (ma solo a parole) se ne era vietato l'uso: Nullus episcopus, nec abbas, nec lajcus prò justitias facien-dum sportulas contra decretum non accipiat, quia ubi dona currunt iustitia evacuatur . Ma, col passare dei secoli, le spese e tasse dei giudizi aumen­tarono sia di misura, sia di qualità, rese più gravi dal vigore col quale si esigevano.3*') Secondo il Pertile 31> l'origine del principio della gratuità dei giudizi va ricercato nell'ordinamento della Chiesa, ma anche nei più antichi statuti si cerca di eliminare le sportule e tasse di qualsiasi genere per i processi criminali.
26) il RATTI, Delle giurisdizioni ne' diversi stati italiani dalla fine del secolo XVIII, Firenze, 1886, p. 146 sgg., elenca, nel Regno di Napoli, undici giurisdizioni eccezionali, solo in materia penale. Ad esse, poi, debbono essere aggiunte quelle eccleiastiche, quelle civili e le varie corti baronali.
27) Sull'origine della nozione di giudice naturale (che, forse, va ricercata nella creazione dei giudici stabili) v. PERTILE, Storia del diritto italiano, Torino, 1909, voi. VI, 1, P. 213.
2 V. Descrizione cit., 1, 1, p. 180. Per la storia dell'uso della lingua italiana negli atti giudiziari, v. PERTILE, op. clt.t VI, I, p. 268 sgg. Norme analoghe a quella di Pagano si trovano anche nelle altre Repubbliche giacobine. Per una visione più generale del pro­blema v.: P. FIORELLI, La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte, in Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento, a cura di Lia Formigari, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 127 sgg.
) Vedi FERTILE, op. clt VI, 2, p. 250.
30) Vedi PERTILE, op. clU, VI, 2, p. 257.
) Vedi PERTILE, op, cit., VI, 2, p. 260.