Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
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1985
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157
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 157
Nel Regno di Napoli il principio della gratuità dei giudizi, era stato, però, lucidamente affermato dal Galanti32) con queste parole nelle quali esso assurge, finalmente, a normativa generale: I dazi sulla giustizia altro non sono che gli strumenti per li ricchi da opprimere quelli che sono di meno. La porzione più utile del genere umano è quella che merita la protezione del governo. La giustizia deve per il suo oggetto costituire un'eguaglianza politica in tutti i cittadini. Né potrà ciò ottenersi che col suo esercizio nobile, gratuito, disinteressato .
Ai soli scrivani, viceversa, secondo un calcolo che lo stesso Galanti chiama prudenziale , i popoli del Regno pagavano, all'anno, 600.000 ducati. Se è vero, perciò, che la norma dell'ordinamento di Pagano33) è già nelle costituzioni francesi del 1791 e del 1795, è però altrettanto vero che proprio a Napoli il problema della gratuità della giustizia era stato motivato dal Galanti così come ancora oggi si potrebbe.
III. I Giudici
I giudici sono tutti elettivi, variano tuttavia le assemblee che provvedono alla elezione. Ed infatti le Assemblee primarie eleggono i giudici di pace (Cortst. art. 24, n. 2) mentre le Assemblee elettorali eleggono tutti gli altri giudici (art. 37).
Non vi è traccia alcuna di carriera o di promozioni e, del resto, queste divengono impossibili in un sistema come quello costruito da Pagano.
La durata della carica era varia da giudice a giudice: i giudici di ipace, due anni (Cost. art. 212), i giudici di Tribunale cinque (Cost. art. 216). Per la Cassazione, si aveva invece una sorta di rotazione, poiché essa si rinnovava, ogni quattro anni, solo per un quarto (Cost. art. 254). Tutti i giudici potevano essere rieletti.
Non vi è traccia, nell'ordinamento di Pagano, di norme relative alla indipendenza ed autonomia dei Magistrati, se non in maniera indiretta. Quanto alla inamovibilità essa è intesa solo come la permanenza nella funzione, senza possibilità di revoca o di promozioni, e, quindi, di spostamento. Unica eccezione che fa Pagano è la destituzione a seguito di condanna per prevaricazione, o la sospensione per accusa ammessa (art. 205 della Costituzione).
Ultima norma di carattere generale sui giudici è quella contenuta nell'art. 206 della Costituzione che vieta la coesistenza, nello stesso Tribunale di parenti o consanguinei. Non è invece prevista alcuna incompatibilità tra la funzione giudiziaria e la appartenenza all'una o all'altra delle Assemblee legislative.34)
32) y. Descrizione cit., I, I, p. 250, nota 1 e, per gli scrivani, Ivi, p. 175.
33) v. art. 203 cost., art. 2 del progetto e art. 3 della legge.
*0 Tale incompatibilità era prevista solo nello costituzione francese del 1791.