Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <158>
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Mario Battaglini
LA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Gli organi giurisdizionali nell'ordinamento di Pagano, sono: gli arbitri, i giudici di pace, i tribunali civili e criminali, il tribunale di commercio, il tribunale di cassazione. L'organizzazione, cioè, è quella francese, ripresa anche, come abbiamo detto, dall'Abbamonte.
Degli arbitri, Pagano tratta e nella costituzione (artt. 209, 210) e nella legge del 14 maggio (art. 56). I due gruppi di articoli sono identici (salvo lievi differenze di forma) e derivano direttamente dagli artt. 210-211 della Costi­tuzione francese del 1795.
È allora, infatti, che (dopo una sorta di eclissi durante il periodo delle monarchie assolute) l'arbitrato, come mezzo per porre fine ad una contro­versia, risorge, dapprima con un decreto del 16-24 agosto 1791, per poi com­parire addirittura nella costituzione del 1793 (art. 86) ed infine, come si è detto, in quella del 1795.
La soluzione, che Pagano ha mutuato dai costituenti francesi, si fonda essenzialmente su due princìpi: a) che il rivolgersi agli arbitri è da conside­rare un diritto inalienabile dell'individuo; b) che nessun contrasto esiste tra il principio del giudice naturale e l'arbitrato.
Quanto alla inappellabilità della decisione arbitrale (prevista da Pagano all'art. 6 della legge del 14 maggio) essa trova le sue origini nel diritto medioevale più antico, quando appunto sorge l'arbitrato juris .
L'istituto del giudice di pace fu ripreso in Francia, da due ordinamenti ben diversi tra loro; quello olandese, del quale Voltaire aveva reso celebri i cosidetti faiseurs de paix e quello inglese, dal quale trae la struttura collegiale. 37)
Il fondamento, però, che caratterizzava il giudice di pace in Francia era che egli doveva essere più cittadino che giudice: il faut que tout homme de bien pour peu qu'il ait d'expérience et d'usage puisse étre juge de paix.38) È su questo fondamento che si basa Pagano, il quale fissa in ogni circondario un giudice e i suoi assessori (così come era nella Costitu­zione del 1795) stabilendo, come in quella, che essi sono giudici elettivi e che durano in carica due anni (artt. 211 e 212 della Costituzione). Nella legge del 14 maggio questi princìpi sono ancor più approfonditi.
E, anzitutto, egli stabilisce la collegialità (un giudice e due assessori) per il comune capoluogo del circondario e per i comuni con più di 10.000 abitanti,39* mentre, negli altri comuni, la decisione è lasciata ad un solo
35) Vedi PERTILE, op. cit., VI, 1, p. 171 ed Ivi, note 7 e 8.
36) Vedi J. GODECHOT, op. cit, p. 148.
37) U giudice di pace divenne monocratico con la legge 28 febbraio 1801. Per la storia del giudice di pace in Francia, v. HENRION DE PANSEY, De la compétence des juges de paix, Paris, 1825.
38) Sono queste le parole, con le quali Thouret presentò il decreto del 1790 alla Assemblea Costituente (v. in HENRION DE PANSEY, op, cit., p. 8).
39) per 1 comuni con più di 15.000 abitanti. Pagano fissa un giudice di pace e due assessori per ogni circondario in cui sarebbe stato diviso il comune.