Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <160>
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Mario Battaglini
terzo farà da Presidente dopo altri tre mesi . L'ordine che veniva fuori da queste elezioni, rimaneva, poi, fisso per tutto il tempo (cinque anni come si è detto) in cui il Tribunale rimaneva in carica: si ha, cosi, il primo sistema concreto di rotazione delle cariche giudiziarie direttive che sia stato appronta­to in Italia. La competenza per valore (non si parla, invece, della competenza funzionale) iniziava dalle cause eccedenti i ducati trecento. Ma i tribunali civili giudicano in grado di appello le cause del Tribunale di commercio e quelle dei giudici di pace e degli arbitri. A questo proposito è da rilevare come manchi, nel sistema di Pagano, un organo specifico per il giudizio di appello. Del tutto nuovo è, invece, il Commissario del Governo che ha il compito di vegliare all'esatta esecuzione delle leggi richiamando i giudici all'osser­vanza di esse, ma senza poter sospendere il corso delle cause e agendo solo in via disciplinare poiché nel caso che i giudici siano renitenti , ne fa rapporto al Ministro di Giustizia. Inoltre è il Commissario che installa i Tribunali dopo la loro elezione.
Come si vede si tratta di un organo del potere esecutivo (che nulla ha a che vedere con il pubblico Ministero) ma che, certo, concorre non poco a limitare la indipendenza dei giudici.
Oltre i casi di appello dei quali si è fatto cenno più sopra, i tribunali fungono da giudici di secondo grado anche per le sentenze emesse da loro stessi in primo grado: in questo caso, però, competente a decidere è un altro tribunale dello stesso dipartimento. 43>
Infine una norma del tutto particolare (e del tutto nuova) regolava, nell'ambito di ciascun dipartimento la scelta del Tribunale presso il quale l'attore doveva presentare la sua domanda. Egli, infatti, (art 48, secondo comma della legge del 14 maggio) si deve portare dal Commissario presso rAmministrazione centrale il quale di concerto con l'Amministratore mede­simo, estrae a sorte il Tribunale a cui si deve indirizzare .
Da tutte queste norme (come anche si è già detto) chiara traspare la preoccupazione di salvaguardare quella che Muratori chiamava la indiffe­renza del giudice che è cosa ben diversa dalla indipendenza.
Come si è detto, il Tribunale di Commercio è una delle due giurisdi­zioni speciali che Pagano conserva nel suo ordinamento. La eccezione trae origine dall'ordinamento francese: in Francia, infatti, i tribunali di com­mercio, già regolati da una ordonnance del 1673 (cosidetto Code Sa-vary ) furono riorganizzati in base ad una legge del 16 agosto 1790 che rimase immutata fino alla approvazione del Codice di Commercio napo­leonico.
La legge del 14 maggio (così come il Progetto) dice molto poco in merito alla struttura del Tribunale di Commercio che era unico (sia pure provvi­soriamente) in tutta la Repubblica e aveva sede in Napoli. La competenza è indicata in modo sintetico: tutte le cause civili appartenenti al commercio di terra e di mare.
Qualora il valore delle cause fosse inferiore ai cento ducati la sentenza
43) Nella Costituzione (art. 219), dove era previsto che ì Tribunali fossero divisi in sezioni, competente a giudicare in sede di appello era una sezione diversa da quella che aveva emesso la sentenza di primo grado: cosi era anche nel progetto.