Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <161>
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 161
era inappellabile; viceversa, se il valore era maggiore, erano previsti due appelli al Tribunale civile nel caso che la sentenza del primo fosse in contrasto con quella del Tribunale di Commercio. Anche in questa ipotesi i due Tribunali di appello erano estratti a sorte tra i tribunali del diparti­mento dove aveva sede il Tribunale di Commercio. **)
Lo schema che si ricava dall'ordinamento di Pagano, per il giudizio penale è piuttosto macchinoso.
In sintesi può così configurarsi:
a) il giurì di accusa presieduto da un Presidente o Direttore del giurì pronuncia se ci sia o no luogo all'accusa;
b) segue il giurì del giudizio che, preso atto dell'accusa, stabilisce se l'imputazione è sussistente o meno. Il Presidente del giurì del giudizio è il Presidente del Tribunale criminale, salvo che in camera di consiglio;
e) se si stabilisce la sussistenza della imputazione, il Tribunale crimi­nale (composto da due giudici e un presidente) adatta la pena al delitto .
Presso ogni Tribunale criminale vi è un accusatore pubblico col compito di perseguitare i delitti di competenza del Tribunale e di invigi­lare sugli uffiziali di polizia del dipartimento .
Il Presidente del Tribunale criminale è eletto tra i giudici e dura in carica tre mesi, come nei tribunali civili. I giudici (e questa è veramente una norma rivoluzionaria) possono discutere in segreto, ma votano in pub­blico . La portata della norma è, peraltro, ridimensionata per il fatto che si tratta solo di stabilire la pena e non di discutere della responsabilità.
Infine l'imputato ha diritto ad un difensore di fiducia o di ufficio. Que­ste, nelle grandi linee, le proposte di Pagano per il processo penale. La deri­vazione da quello inglese45) sia per quanto riguarda il giurì sia per quanto riguarda il giudice togato e i suoi compiti, è del tutto evidente.
Il Tribunale di Cassazione (tipica creazione francese) è solo sommaria­mente descritto nella legge del 14 maggio. Esso è composto di sette membri, ma non è previsto un presidente;46' vi è anche un Commissario del Governo , senza, però, che se ne indichino i poteri.
Il giudizio di cassazione era esclusivamente di legittimità, tanto che l'art. 250 della Costituzione e l'art. 88 della legge del 14 maggio, stabiliscono chiaramente che il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause.
Tipicamente francese è, poi, la norma dell'art. 89 della legge del 14 mag-
44) Sulla appellabilità delle sentenze dei Tribunali di commercio v. PERTILE, op. cit, VI, 2, p. 307.
45) Considerazioni cit., p. 45 sgg.
46) da ritenere che, essendo il principio della rotazione alla base dell'ordinamento di Pagano, anche nella cassazione il presidente fosse eletto fra i componenti del collegio (forse cominciando dal più anziano) per un periodo uguale a quello dei Tribunali: tre mesi.