Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <162>
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Mario Battagliai
gio, che pone direttamente alle dipendenze del potere legislativo il Tribunale di Cassazione, in quanto se dopo una cassazione viene attaccato il secondo giudizio per gli stessi motivi del primo, la questione non può essere più trattata ... senza una legge ... alla quale si deve il Tribunale conformare.
In altri termini, nel giudizio di rinvio, il punto di diritto non veniva fissato dalla cassazione, ma dagli organi del potere legislativo.47)
Prima di concludere, su questa parte, occorre accennare ad un ultimo punto: quello degli ausiliari del giudice. Essi sono presenti in ogni organismo giudiziario: così il giudice di pace ha un Cancelliere e due Attuari (conser­vatori degli atti giudiziari).
Nel Tribunale civile vi sono: un Segretario (incaricato della corrispon­denza e del ruolo), un Cancelliere (che legalizza gli atti) e due Attuarj; viceversa il Tribunale di Commercio ha un Segretario, un Cancelliere, e ben quattro Attuarj. Nel Tribunale criminale il Cancelliere ha la funzione di registrare le domande fatte ai testimoni e le loro risposte. Il processo verbale di tutto il dibattimento è, invece, formato dal Redattore . Infine, il Tribunale di Cassazione ha un Segretario e due Attuarj.
LA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA
1. Gli organi costituzionali. Parlando della Repubblica napoletana oc­corre sempre distinguere (se non si vuole fare una confusione che può portare a conclusioni errate) tra i progetti e le costruzioni non attuate, e, invece, le strutture effettive.
È, pertanto, di queste ultime che tracceremo un quadro riguardo alle amministrazioni della giustizia.
Nel primo periodo della storia costituzionale della Repubblica Napole­tana, due sono gli organi costituzionali che si riferiscono alla amministra­zione della giustizia: il Comitato di Polizia e il Ministro di giustizia e polizia.
Il primo, istituito il 23 gennaio, prese forma concreta con una legge del 28 gennaio a firma di Championnet: esso invigila sopra tutti i Tribunali: fa al Corpo legislativo tutti i rapporti riguardanti l'organizzazione e il pronto stabilimento di una giustizia civile e criminale .
Secondo le disposizioni dettate dal Comitato centrale il 27 gennaio, si divideva in sei Burò dei quali, il quarto si occupava dei Tribunali civili, e il sesto degli affari criminali.
Per quanto riguarda la giustizia civile, il Comitato si doveva occupare dei giudici di pace e dei tribunali civili fissando i loro rispettivi limiti . Per quanto riguarda la giustizia penale, vigilava sui Tribunali criminali e su tutto ciò che ha rapporto a reprimere i delitti ed applicarvi le pene . Espressione assai equivoca e che si presta ad essere interpretata come una indebita ingerenza del potere esecutivo nel campo del potere giudiziario.
47) cfr. anche gli arti. 251 della Costituzione, 66 del Progetto e 256 della Costitu­zione francese.