Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
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1985
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 165
realisti: altri se ne susseguirono, si può dire fino alla fine della Repubblica.
Data questa situazione considerando che l'impunità accordata al delitto vieppiù anima i disordini e che d'altra parte, per i numerosi arresti, le carceri sono oggimai ripiene ... (e che non è giusto) ... che i detenuti marciscano nelle prigioni ... e che convenga che le pene, perché siano utili, sian pronte ed immediate al delitto Championnet, il 15 febbraio, istituiva una Commissione militare55) e una Commissione di Polizia.
Quest'ultima era composta da un Commissario del Governo ( incaricato d'invigilare alla esecuzione della Legge ), di un Segretario che curava la formazione dei processi verbali fatta dai commessi e da cinque membri, ognuno dei quali aveva, a turno, le funzioni di Presidente, per un mese. Quanto alla competenza occorre distinguere:
a) per i reati la cui pena fosse la carcerazione fino a sei mesi, era competente la Commissione di Polizia;
b) per i reati comuni, la cui pena era superiore ai sei mesi di carcerazione, la competenza spettava alla Gran Corte Nazionale (già Corte della Vicaria); per i reati di insurrezione, era competente la Commissione militare.
Quest'ultima era composta da sette membri, da un Commissario del Governo e da un Segretario. Nulla è detto per il presidente, ma è da ritenere che in questo caso valgano le norme dettate per la Commissione di polizia.
Nessuna norma di procedura è dettata per i procedimenti davanti a quest'ultima, mentre speciali norme (modificate poi *> il 1 maggio 1799) sono dettate per la Commissione militare.
Anzitutto i processi debbono durare non più di cinque giorni dal momento in cui è notificata l'accusa; i testimoni sono sentiti sotto giuramento, alla presenza dell'imputato che può immediatamente discolparsi. L'interrogatorio dell'imputato avviene alla presenza di un Avvocato.
La Commissione giudica con la votazione alla quale debbono partecipare tutti i membri: per la condanna a morte era richiesto il voto di cinque su sette, per le altre condanne la maggioranza semplice. La sentenza veniva affissa.
Negli ultimi giorni della Repubblica e precisamente il 3 giugno58) fu istituita una Commissione rivoluzionaria. Essa era composta di cinque membri. Il suo giudizio era inappellabile e riguardava tutti i rei di stato che siano cospiratori o che abbiano avuta criminosa corrispondenza cogl'insur-genti e nemici della Patria .
La Commissione giudicava senza alcuna forma di processo avendo riguardo alla sola verità del fatto . L'unico processo che sembra abbia cele-
35) V. Atti, l, p. 452, la successiva legge del 20 febbraio è Ivi, p. 455. *) V. Atti, I, p. 455.
57) Nella legge del 1 maggio accanto ai membri effettivi sono presenti tre supplenti che assistono alle udienze e partecipano alla votazione quando manchi uno o più dei membri effettivi (art. 5).
58) V. Atti, l, p. 456.