Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <165>
immagine non disponibile

La giustizia nella Repubblica Napoletana 165
realisti: altri se ne susseguirono, si può dire fino alla fine della Repubblica.
Data questa situazione considerando che l'impunità accordata al delitto vieppiù anima i disordini e che d'altra parte, per i numerosi arresti, le carceri sono oggimai ripiene ... (e che non è giusto) ... che i detenuti marci­scano nelle prigioni ... e che convenga che le pene, perché siano utili, sian pronte ed immediate al delitto Championnet, il 15 febbraio, istituiva una Commissione militare55) e una Commissione di Polizia.
Quest'ultima era composta da un Commissario del Governo ( incaricato d'invigilare alla esecuzione della Legge ), di un Segretario che curava la formazione dei processi verbali fatta dai commessi e da cinque membri, ognuno dei quali aveva, a turno, le funzioni di Presidente, per un mese. Quanto alla competenza occorre distinguere:
a) per i reati la cui pena fosse la carcerazione fino a sei mesi, era competente la Commissione di Polizia;
b) per i reati comuni, la cui pena era superiore ai sei mesi di carce­razione, la competenza spettava alla Gran Corte Nazionale (già Corte della Vicaria); per i reati di insurrezione, era competente la Commissione militare.
Quest'ultima era composta da sette membri, da un Commissario del Governo e da un Segretario. Nulla è detto per il presidente, ma è da ritenere che in questo caso valgano le norme dettate per la Commissione di polizia.
Nessuna norma di procedura è dettata per i procedimenti davanti a quest'ultima, mentre speciali norme (modificate poi *> il 1 maggio 1799) sono dettate per la Commissione militare.
Anzitutto i processi debbono durare non più di cinque giorni dal momento in cui è notificata l'accusa; i testimoni sono sentiti sotto giura­mento, alla presenza dell'imputato che può immediatamente discolparsi. L'interrogatorio dell'imputato avviene alla presenza di un Avvocato.
La Commissione giudica con la votazione alla quale debbono partecipare tutti i membri: per la condanna a morte era richiesto il voto di cinque su sette, per le altre condanne la maggioranza semplice. La sentenza veniva affissa.
Negli ultimi giorni della Repubblica e precisamente il 3 giugno58) fu istituita una Commissione rivoluzionaria. Essa era composta di cinque mem­bri. Il suo giudizio era inappellabile e riguardava tutti i rei di stato che siano cospiratori o che abbiano avuta criminosa corrispondenza cogl'insur-genti e nemici della Patria .
La Commissione giudicava senza alcuna forma di processo avendo riguardo alla sola verità del fatto . L'unico processo che sembra abbia cele-
35) V. Atti, l, p. 452, la successiva legge del 20 febbraio è Ivi, p. 455. *) V. Atti, I, p. 455.
57) Nella legge del 1 maggio accanto ai membri effettivi sono presenti tre supplenti che assistono alle udienze e partecipano alla votazione quando manchi uno o più dei membri effettivi (art. 5).
58) V. Atti, l, p. 456.