Rassegna storica del Risorgimento
GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
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1985
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166 Mario Battagliai
brato questa Commissione è, stando alla notizia che ne dà il Cuoco,59) quello dei Baccher.
4. ìl piano del Consìglio Supremo di Pescara. La posizione dell'Abruzzo nella storia della Repubblica Napoletana è veramente singolare; infatti, essendo stato occupato dai francesi sin dal dicembre 1798, la sua organizzazione precede quella della Repubblica di circa due mesi. Per quanto ci concerne ha grande rilevanza il piano del Consiglio Supremo di Pescara per la organizzazione della giustizia del 12 febbraio 1799.
Il Consiglio Supremo era stato istituito dal generale Coutard il 12 gennaio À8 ed era composto da tre membri e cioè Melchiorre Delfico, Antonio Madonna, Carlo De Bernardinis. Secondo questo ordinamento, ogni Cantone aveva un suo giudice che aveva sede nel capoluogo; nei capoluoghi dei dipartimenti vi era un Tribunale composto da cinque giudici e tre supplenti: il Presidente era nominato, per la prima volta, dal Comandante francese, poi, a turno era scelto tra tutti ì giudici. Nello stesso capoluogo era anche un Avvocato dei poveri.
Tutte le cariche avvenivano per nomina del Comandante francese di intesa con il Consiglio Supremo.
Per le cause civili in primo grado erano competenti i giudici locali e i Tribunali di Dipartimento in grado di Appello. Inoltre il Tribunale di dipartimento doveva apporre il visto di esecutività a tutte le sentenze.
Il Tribunale di dipartimento era poi competente in primo grado per tutte le cause criminali: per queste, il giudizio di appello andava al Tribunale più vicino. Inoltre, i Tribunali di Dipartimento avevano la sorveglianza su quelli locali. Erano abolite tutte le vecchie giurisdizioni, nonché la prigione per debiti. Era obbligatorio l'uso della lingua italiana nelle sentenze e decreti. Inoltre era stabilito uno stipendio per i vari magistrati che andava da venti ducati al mese per i giudici locali a venticinque per i giudici di dipartimento.
L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
1. La giustizia in generale. Sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari è di grande importanza la premessa al decreto che comunicava ai massimi organi giurisdizionali l'ondine sul mutamento del nome.
In questa premessa si pongono taluni punti generali sul comportamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Queste comprendevano, ovviamente, tutti gli affari che erano di loro giurisdizione per i quali dovevano essere applicate le procedure ordinarie. Inoltre, essendo state abolite le guardie dei tribunali, la forza armata necessaria per la esecuzione delle sentenze sarebbe stata fornita dalla municipalità, attraverso la gendarmeria.
*> Vedi. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, a cura di NINO CORTESE, Firenze, 1926, p. 225. W) V. Atti, 1, P- 419.