Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <167>
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 167
Ma assai più importanti sono due inviti contenuti in questa premessa: il primo a scrivere le sentenze e gli altri provvedimenti in italiano, elimi­nando tutte le forinole adottate dall'antico regime ; il secondo ad accop­piare incessantemente alla giustizia e alla esatta ed imparziale esecuzione delle leggi tutta quella umanità, equità, fratellanza e tutte le altre doti che sono proprie di un buon repubblicano . 61>
U problema degli arresti è senza dubbio quello che maggiormente preoccupa i legislatori repubblicani.
È da dire, tuttavia, che, come risulta dal Dizionario delle Leggi pub­blicato a Napoli nel 1788, anche sotto i Borboni era vietato l'arresto ese­guito da privata autorità , senza il voto almeno di un giudice , senza processo e senza bastante ragione . Pertanto le norme che, in materia, sono dettate nel 1799, non sono altro che la ripetizione di quelle già vigenti in Napoli. Ed infatti il Governo Provvisorio il 27 gennaio vieta gli arresti effet­tuati senza un ordine scritto o della Municipalità o del Governo stesso,63' anche se, poi, il Cantone di Sannazzaro autorizza qualunque cittadino ad arrestare colui che strappi i bandi dell'autorità, senza specificare se ciò debba avvenire solo in flagranza. *>
Quanto al Governo è, in pratica, il solo Comitato di Polizia che può ordinare degli arresti, ma solo dopo una deliberazione approvata almeno da tre dei suoi membri.65'
Quanto alla forma del mandato essa è esattamente descritta nella legge già ricordata sull'ordinamento giudiziario. In essa, all'art. 806' si dice che il mandato deve contenere il motivo dell'arresto, la norma in base alla quale è ordinato, la firma del giudice e del cancelliere. L'atto, poi, deve essere notificato all'interessato al quale deve esserne rilasciata copia.
Altro problema di grave momento è quello sulla abolizione della tortura.
Il 28 e il 29 aprile, la Commissione legislativa discusse, su invito di Pagano che la presiedeva, e il problema della tortura e quello della pena di morte. Su quest'ultimo, peraltro, lo stesso Pagano si mostrò del tutto pro­penso a mantenerla, sostenendo che gli insorgenti non potevano essere puniti che con la morte.67) Viceversa altrettanto netta è la posizione negativa di Pagano nei confronti della tortura. Egli, infatti, afferma (con una strana tautologia) che la tortura ... ha fatto sì che i giudici ... si contentassero per lo più di cercare degli indizi bastanti a poter infliggere la tortura. Poiché
6 V. Atti, l, p. 445.
62) Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti delle Costituzioni, Capitoli, Riti, arresti, prammatiche, novelle Costituzioni, Dispacci e Consuetudini di Napoli, Napoli, Manfredi, 1788, voi. 4, I, pp, 165 e 168.
63) V. Alti, II, p. 1013.
64) V. Atti, II, p. 1341.
65) V. Atti, I, p. 403.
66) V. Atti, I, p. 429.
67) Alla soluzione data da Pagano plaude, in un suo proclama un certo Francesco Saverio PlanluHi che afferma qualunque pietà oggidì è veleno (Atti, Ili, p. 1663).