Rassegna storica del Risorgimento

GIUSTIZIA REPUBBLICA NAPOLETANA 1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 179
anno <1985>   pagina <169>
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La giustizia nella Repubblica Napoletana 169
tona del Supremo Tribunale Consultivo in materia di revindica. 74> Le sen­tenze .presentano, anche in questa materia, uno schema abbastanza semplice: breve, ma accurata esposizione dei fatti e delle motivazioni di diritto. Man­canza della intestazione e del dispositivo.
LA VALIDITÀ DELLE SENTENZE DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA
Subito dopo la riconquista si pose al cardinale Ruffo e, conseguente­mente al Re, il problema della validità o meno delle sentenze emanate durante i sei mesi di vita della Repubblica Napoletana.
Al riguardo il Cardinale propose al Re il 16 agosto 1799 che, drastica­mente, tutte le sentenze emanate in questo periodo, restino nulle e si abbiano come non fatte. Il 4 settembre però il Re rispose disponendo una sanatoria, ma solo per le sentenze emanate a tenore delle leggi monar­chiche .
Successivamente il 16 settembre il Re completò la precedente decisione stabilendo che le decisioni ... proferite ... secondo lo spirito degli infami princìpi democratici o secondo le leggi formate dal preteso Governo Provvisorio , restino del tutto nulle e si abbiano come non fatte . Riba­diva, viceversa, la sanatoria del 16 agosto.
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Il quadro che abbiamo tentato di tracciare è quello di un paese che era in fase di assestamento, assoggettato inoltre ad un ordinamento che è chiaramente quello della occupazione. Infine nei pochissimi mesi, quanto è durata la Repubblica Napoletana, ben poco si poteva attuare di nuovo e le stesse novità dovevano essere sacrificate alla necessità di difendersi quoti­dianamente dai nemici esterni e più di tutti da quelli interni. Da qui una deformazione evidente di quelli che sono i princìpi propri di una giustizia in regime democratico. E, quindi, la mancanza quasi assoluta di provvedi­menti civilistici, che richiedono un maggior lasso di tempo e, soprattutto, una estrema fiducia nel giudice.
D'altro canto manca quasi del tutto (o e ridotta al minimo) l'indipen­denza della magistratura dal potere esecutivo, l'ingerenza del quale negli affari giudiziari, abbiamo più sopra segnalato. E nemmeno il potere legisla­tivo lascia molto margine all'autonomia di giudizio dei magistrati. È tipica in questo senso la critica pronunciata da Pagano nella sua veste di Presidente della Commissione legislativa, nei confronti dei giudici che avevano assolto un tale che portava una coccarda borbonica.75) È ben vero che Pagano afferma in questa occasione di essere persuaso che la Commissione ha agito secondo la propria coscienza ... [e] ... che la coscienza dei giudici non può né dee essere violentata da noi . Ma aggiunge subito dopo: Ma non posso
74) v. Atti, II, p. 1030.
75) v. Monitore napoletano cit., p. 537.