Rassegna storica del Risorgimento

FOSCOLO UGO; NIEVO IPPOLITO
anno <1985>   pagina <172>
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Riccardo Scarpa
Nel condurre la loro vita e nel concluderla i due sono fedelmente conseguenti alla loro opera. Il Foscolo, infatti, mancò ai vivi, esule, il 14 di settembre del 1827, e le sue stanche ossa vennero deposte nel ci­mitero di Chiswick, in quella terra inglese che, allora, accolse tanti esuli. U Nievo morì Italiano, nel senso più nobile che possa essere dato a queste parole, nel 1860, inabissandosi con il legno Ercole quando tornava in Sicilia, dopo essersi guadagnato i galloni di tenente a Calatafimi, a fianco di Gari­baldi, e dopo aver ricoperto, salito rapidamente di grado, un alto posto nell'intendenza di quell'armata che doveva restituire a libertà terre così lontane dalle province Venete. E molti, invero, erano i Veneti ed i Furlani in quell'armata.
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Differente è anche, a ben vedere, l'atteggiamento dei due autori nei con­fronti del cessato governo veneto.
Il Foscolo ne è geloso custode delle memorie, non disdegnando, nella sua prosa, una certa qual forma di apologismo, pur pacata e ragionevole. Si veda, ad esempio, l'articolo sulla Costituzione di Venezia (in occasione delle Memorie di Jacob Casanova De Sengalt).n In tale scritto il Foscolo censura con severità il racconto del Casanova sul suo arresto e detenzione nei piombi, rilevando con pignolerìa accanita le inesattezze di quello scritto, molto probabilmente di fantasia, circa il ruolo e le procedure legali delle differenti magistrature venete.
Tracciando, con imparzialità di storico, i caratteri segreti e polizieschi dell'inquisizione di Stato, egli tende a demolire le apocrife tradizioni rela­tive all'inquisizione veneta ricordando, con puntiglio erudito, come la giu­stizia penale, nello Stato veneto, fosse di competenza della Quarantìa Crimi­nale, giudice collegiale il quale pronunziava sentenze dopo una procedura garantista in cui il diritto di difesa era rispettato, secondo il metodo accu­satorio pubblico.
Rileva come, altresì, le cause di diritto penale inerenti la sicurezza dello Stato dovessero, in taluni casi, essere giudicate dal Consiglio dei Dieci, il quale adottava una procedura inquisitoria, ma con ben determinate garanzie per la difesa, ed indi restringe l'agire dell'Inquisizione di Stato praticamente solo alle questioni di spionaggio, facendone più un servizio di intelligenza che un organo di giustizia criminale. In questo quadro la cessata Repubblica appare come uno Stato di diritto, garante, per secoli, della sicurezza dei cittadini, ben diversa dalla situazione d'arbitrio presente in altri Stati d'Euro­pa, in quel medesimo millennio.
Perciò, egli conclude:
Niun individuo del popolo trovasi mai neppure nella possibilità di essere accusato di delitto di stato. Credevano il loro governo 11 migliore che mai fosse stato, o potesse esistere; e tale era realmente per essi. Soggiacevano a leggere imposte e pochissime; non
In Opere edite e postume di Uoo FOSCOLO, Seggi di critica, Firenze, 1923, voi. II, pp. 165 sgg.