Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO ECONOMIA SEC. XVIII
anno <1985>   pagina <269>
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Le gabelle di transito nello Stato della Chiesa 269
dunque portati giustamente a pensare che alla fine della seduta della con­gregazione si era preso il provvedimento di abolire, almeno in parte, le gabelle di passo baronali, quantomeno quelle che non avessero un valido titolo. Ma a questo scritto ne segue un altro vergato da una mano diversa: In relatione facta per M.re D. Marvellum Secretarìum D.mim mandai super-sederi in pubUcatione edicti. Ed ecco quindi ribaltata la disposizione. Cosa abbia potuto dire il Marvelli non è dato sapere. Nonostante un lungo lavoro di ricerca, *> non è stato ritrovato un bando od un editto, che, negli anni seguenti il 1693, riprendesse in considerazione quanto era stato decretato in quel lontano 21 settembre. L'indagine era stata molto sommaria e super­ficiale e nulla si viene a sapere riguardo ai ricavi, ai tariffari, alle origini e, in complesso, al peso dei pedaggi sulla situazione economica.
Il problema, del quale non si occuparono i successori di Innocenzo XII, riaffiora nella Congregazione Economica creata da Benedetto XIV, la quale, nella seduta dell'8 agosto 1747, discutendosi una memoria pervenuta sulla esportazione della seta grezza, ritiene che non si possa nulla innovare senza acquisire nuove informazioni. Nelle sedute del 7 febbraio e del 7 marzo 1747 era stata accuratamente discussa l'altra spinosa questione del libero com­mercio interno: il divieto di vendere grano, biade, legna ed animali in province diverse da quelle di produzione7) era ormai un vincolo insoppor­tabile. Finalmente, dopo varie dispute e dopo aver ascoltato i giudizi dei vari Tesorieri Generali delle province, la Congregazione era giunta ad un accordo sostanziale riguardo ad alcuni princìpi sul libero commercio nello Stato. Pertanto Benedetto XIV aveva emanato il 29 giugno 1748 un Motu proprio, confermato con la bolla Quo Die dell'8 luglio, che proclamava la libertà di commercio, purché non si estraggano o trasportino fuori di esso Stato , per Grano, Biade, Formentone, Marzatelli, Animali, Legna da la.voro e da fuoco ed ogni altro genere di cosa mobile, e semovente, e vendibile, in qualunque modo chiamata e denominata ancorché serva all'Annona o Grascia o ad altro qualsivoglia uso umano. Il provvedimento aveva i caratteri della irremovibilità (confermato con Bolla), della generalità perso­nale (ogni suddito vi era compreso) e quasi della generalità territoriale. Infatti La Legazione di Avignone, il Governo e Ducato di.Benevento, come pure il Distretto di Roma, la provincia di Sabina, il Governo di Viterbo e l'altro di Civitavecchia, con le città e i luoghi ad essa sottoposti erano escluse dal provvedimento. Tutto ciò fa rimarcare l'emancipazione crescente delle province settentrionali e all'opposto la stasi evolutiva della Capitale e del Meridione dello Stato, dovuta alla presenza costante e determinante dell'impalcatura pletorica delle magistrature ' annonarie. Da questo Motu proprio prende le mosse la XXI seduta della Congregazione, tenutasi la mattina del dì 9 luglio 1748. II testo è un vero e proprio gioiello di diplo­mazia, un esempio mirabile dell'arte del dire e non dire.9) La prima parte
Q ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Bandi, Buste 40, 41, 42.
7) Al divieto in parte si derogava tramite la concessione (spesso a caro prezzo e sotto banco ) di tratte, vale a dire di permessi di esportazione valevoli sia nei confronti delle altre province dello Stato sia nei confronti dell'estero.
8) BIBLIOTECA CASANATENSE, Collezione Bandi, anno 1748.
9) A.S.R. Congregazione Economica, colloc. 66, seduta n. 21, pp. 284*89.