Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO ECONOMIA SEC. XVIII
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1985
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Stefano Dirti
La cifra più alta di tassazione è quella dell'oro non coniato: 5 baiocchi a libbra, cioè venti scudi circa per soma. Seguono il belzoarro a 2 baiocchi la libbra (circa 8 scudi a soma), l'argento battuto, la manna, i drappi a
I baiocco alla libbra (circa 4 scudi a soma), la seta fine cruda e i coralli lavorati a 50 baiocchi per soma; un centinaio di pecore a 40 baiocchi; i libri stampati a 15 b. per soma; le candele di sego, le cetre, i liuti, le chitarre, i cappelli di feltro, i panni (francesi, milanesi, fiorentini e senesi), il pepe a 10 b. a soma; acque di rose e acque distillate, giubboni a 7 b. a soma; e così via, fino ad enunciare arnesi vecchi in ceste, o in altro modo confusi, come massarizie di casa, Matarazzi, Tavole e simili a 5 baiocchi a soma, oppure Ciliege o altri frutti portati con il canestro sulla testa a 3 quattrini. Trattamento di favore era riservato al traffico all'ingrosso: un porco pagava 2 quattrini mentre 100 porci pagavano 25 b. invece di 40; un paio di calze era tassato 1 quattrino mentre una dozzina 1 b. contro l'esatta cifra di 1 b. e 2 quattrini; una decina di libbre di mele veniva un baiocco mentre una somma ne veniva 5 di baiocchi invece di 30; e questo era un caso piuttosto frequente. Per quanto riguarda i Capitoli , vi erano elencati i vari casi che si potevano presentare e il modo di risolverli oltre che le norme cui si doveva attenere l'esattore. Gli abitanti della terra di Spello erano esenti, e franchi dal pagamento della gabella in tutto, e per tutto, tanto per le robbe, che metteranno, caveranno e transitaranno per mercanzia, etiam comprate, e condotte di fuora via senza eccezione alcuna, e non ostante qualsivoglia cosa in contrario . Questa esenzione è una caratteristica comune a tutti i tariffari di tutte le comunità. Trattamento di favore anche per Genti l'Uomini, Mercanti e Studenti : mentre gli altri avrebbero dovuto aprire le loro Bolze, Valigie o Facotti e pagare per ogni oggetto nuovo ivi contenuto la tassa rispettiva, Gentiluomini, Mercanti e Studenti avrebbero a buon diritto potuto opporre resistenza all'apertura delle loro valigie e avrebbero pagato solo la generica tassa sulle Bolze , che era di due baiocchi.
È facile immaginare le frodi compiute sotto l'egida di questo diritto.
II gabelliere inoltre non poteva tassare a suo piacere le merci non elencate in tariffa, ma doveva, al riguardo, chiedere consiglio ai priori della città. Dovere del gabelliere era quello di rimanere sempre nel casotto della gabella e solo dietro autorizzazione dei Priori, o per gravi motivi, si sarebbe potuto assentare; vigeva per lui il divieto assoluto di modificare in alcun modo la tariffa; infine, per contratto, non poteva chiedere indennizzi o defalchi dall'affitto nel caso si fossero presi provvedimenti di esenzione dalla gabella per alcune merci (di cui si volesse incrementare il commercio) o in caso di fiere o feste che comportassero l'esenzione dal pedaggio o, ancora, nel caso in cui le tasse su alcune merci fossero state abolite dai Priori. Diritto del gabelliere era quello di intascare un terzo della merce sottratta ad un frodatore; poteva inoltre avere degli aiutanti e detenere ogni sorte d'Arme offensiva, e diffensiva (eccetto che Terzaroli, Archibugetti proibiti, volgarmente detta Pistola corta, e stiletto) sì di giorno, come di notte col lume, e senza, per rimediare massime a scandali, e rumori, che con i Passaggieri potrìano occorrere... .
Non tutti ì tariffari erano cosi complessi. Fano, ad esempio, ne aveva uno molto più semplice per la parte dei Capitoli ; la Tassa invece era divisa in due sezioni, a- seconda che la merce transitasse- per terra o per