Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO ECONOMIA SEC. XVIII
anno <1985>   pagina <286>
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Stefano Dini
il terzo avrebbe dovuto ristabilire uniformità nel prezzo del sale; il quarto avrebbe riguardato le dogane; il quinto l'imposizione sul sale e il sesto quella sul macinato. Ma Pio VI e i funzionari della Camera Apostolica trovarono sul loro cammino notevolissime forze di resistenza che, aggiunte alle inevitabili difficoltà tecniche, comportarono addirittura la non attuazione di alcuni degli scopi fondamentali del piano. Ma di tutto ciò Pio VI si sarebbe dovuto accorgere con il passar del tempo; quando, il 9 aprile 1777, con una cedola di Motu proprio (pubblicata il 16 aprile 1777), ordinava la abolizione di tutte le gabelle di passo doveva ancora essere pieno di spe­ranze su una rapida realizzazione del suo proposito. L'abolizione dei pedaggi doveva essere il primo passo verso la nascita di una cinta doganale ai confini dello Stato e verso una maggiore libertà del commercio interno. La cedola prescriveva le Esibizione de' Titoli per l'Esazione de' Pedaggj, e Gabelle di Transito nelle cinque Provincie di Romagna, della Marca collo Stato di Urbino, e Fano, dell'Umbria collo Stato di Camerino, del Patri­monio cogli Stati di Castro, e Ronciglione, Marittima e Campagna col Lazio, e Sabina. Rimanevano, quindi, fuori dal provvedimento (come abbiamo già accennato) la città di Roma e le Legazioni di Bologna, Ferrara e Ravenna.M) Il Papa si richiama direttamente a quanto in precedenza era stato tentato da Benedetto XIV ma che, per una fatale combinazione di circostanze, non era approdato a nulla. Afferma che saranno comprese nella prossima abolizione anche le gabelle dì transito camerali nonostante queste portino non piccolo emolumento al Nostro medesimo Erario . Richiama alla Con­gregazione Camerale, creata all'uopo, ogni causa o lite pendente che riguardi i pedaggi e ordina che ogni Comunità delle Città, Terre, e Luoghi con tutte, e singole Persone delle Nostre cinque Provincie [...] di qualunque grado, stato, e condizione si siano così Ecclesiastiche, che Laiche, Regolari, Luoghi Pii, Capitoli, Dignità, Catedrali, o Collegiate, Abbazie, Monasteri, Conventi dell'uno, o dell'altro Sesso, Cardinale, Arcivescovi, Vescovi eziandio assistenti alla nostra Cappella, Baroni, Università, Collegi, XI. Congregazioni, e ogn'altra, o altro, di cui occorresse fare speciale, e individua menzione, e tutti quelli, niuno eccettuato, li quali presumono d'aver diritto di esigere, oppure di fatto riscuotono qualunque Pedagio, Dazio, o Gabella, o altra qualunque imposizione per causa, e in occasione del transito delle Persone, Bestiami, Merci, e altri Generi in qualunque territorio, Città, Castelli, Strade, Ponti, e generalmente in qualunque sito delle prefate provincie dovessero, nel termine di tre mesi dalla data della pubblicazione dell'editto esibire e verificare i titoli della pretesa loro esigenza alla Congregazione della Camera Apostolica. La Congregazione aveva il compito di esaminarli som­mariamente, senza strepito e figura di giudizio, rimossa qualunque appella­zione, e ricorso in sospensivo e di dichiarare validi e giusti solo quei privilegi e quelle concessioni che provenissero da titolo veramente oneroso, cioè da effettivo pagamento, o altro rigorosamente considerato di ugual natura, esclusi i rigettati altri Titoli in ragione di meriti, o in riflesso a servigi prestati alla S. Sede, niuno dei quali dovrà ammettersi, per ottenere compenso, nacorché fossero stati più volte approvati.... L'accertamento
38) il testo completo del Moto Proprio è in: A.S.R., Congregatone del Buon Go­verno, voi. 372 e anche in: A.S.R., Pio VI, Bullarium, anno 1777.