Rassegna storica del Risorgimento

BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno <1985>   pagina <429>
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GIUSTIZIA MILITARE E BRIGANTAGGIO IL TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA (1863-65)
1. La legge Pica,1) pubblicata il 15 agosto 1863 per fronteggiare l'impo­nente ripresa del brigantaggio nell'Italia meridionale, affidò il giudizio sui reati di brigantaggio e favoreggiamento ai Tribunali militari di guerra, previsti nel Libro II, Parte II del Codice penale militare sardo del 1859. La legge era caratterizzata dalla severità delle pene previste: infatti per l'art. 2 i colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppon­gono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti con la fucilazione, o con i lavori forzati a vita concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, nonché ai ricettatori e sormninistratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e, concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo . Destinata in un primo tempo ad istituire momentaneamente un regime eccezionale nelle Provincie meridionali, la legge venne poi proro­gata,2* con alcune modifiche, per tutto il 1865.
La circolare n. 29 del Ministro della Guerra Della Rovere del 21 ago­sto 1863, che fornì le norme per l'eseguimento della legge sulla repressione del brigantaggio nelle provincie napolitano3) istituì nelle Provincie dichia­rate infestate dal brigantaggio 4> otto Tribunali di guerra: a Potenza .per la Basilicata, a Foggia per la Capitanata, ad Avellino per la provincia di Avellino e per il circondario di Nola, a Caserta per i circondari di Caserta, Piedimonte e per la provincia di Benevento, a Campobasso per il Molise,
!) La storiografia, che con tanto impegno ha preso in esame la natura sociale del brigantaggio, raramente ha affrontato, con rigore e appropriata documentazione, la legisla­zione speciale e l'operato dei Tribunali militari di guerra da essa istituiti. Segnaliamo a tale riguardo il completo e fondamentale studio di F. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'unità, Milano, 1964, che, oltre a considerare i vari aspetti della rivolta brigantesca, analizza rigorosamente la vicenda parlamentare che portò alla legge Pica e la sua concreta applicazione. Tra gli studi sulla legislazione speciale ricordiamo: F. P. CoNTUzzt, Stato d'assedio, in Digesto italiano, XXH, 2, pp. 239-242 e pp. 263-266; M. D'ADDIO, Politica e magistratura (1848-1876), Milano, 1966, pp. 129-137; L. VIOLANTE, La repressione del dis­senso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare, in Rivista di storia con-temporanea, 1976, 4, pp. 483-495; R, MARTOCCI, Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale, Bologna, 1980, pp. 57 sgg.; G. CANDELORO, Storia dell'Italia mo­derna, V, La costruzione dello Stato unitario, Milano, 1968, pp. 203-210; A. SCIROCCO, // Mezzogiorno nell'Italia unita, Napoli, 1979, pp. 105-138 e C. CAPONE, Destra e Sinistra da Cavour a Crìspl, in Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, voi. XX, Torino, 1981, pp. 46-64.
2) Dalle leggi n. 1662 del 7 febbraio 1864, n. 1742 del 30 aprile 1864 e n. 2061 del 24 dicembre 1864. Per la complessa vicenda parlamentare della proroga della legge Pica v. F. MOLFESE, op. eli., pp. 260-285 e R. MARTUCCI, op. cit pp. 111-138.
3) La Circolare è pubblicata integralmente in R. MARTUCCI, op. cit., p. 287. 0 Dal Regio Decreto n. 1414 del 20 agosto 1863,