Rassegna storica del Risorgimento
BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno
<
1985
>
pagina
<
429
>
GIUSTIZIA MILITARE E BRIGANTAGGIO IL TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA (1863-65)
1. La legge Pica,1) pubblicata il 15 agosto 1863 per fronteggiare l'imponente ripresa del brigantaggio nell'Italia meridionale, affidò il giudizio sui reati di brigantaggio e favoreggiamento ai Tribunali militari di guerra, previsti nel Libro II, Parte II del Codice penale militare sardo del 1859. La legge era caratterizzata dalla severità delle pene previste: infatti per l'art. 2 i colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti con la fucilazione, o con i lavori forzati a vita concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, nonché ai ricettatori e sormninistratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e, concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo . Destinata in un primo tempo ad istituire momentaneamente un regime eccezionale nelle Provincie meridionali, la legge venne poi prorogata,2* con alcune modifiche, per tutto il 1865.
La circolare n. 29 del Ministro della Guerra Della Rovere del 21 agosto 1863, che fornì le norme per l'eseguimento della legge sulla repressione del brigantaggio nelle provincie napolitano3) istituì nelle Provincie dichiarate infestate dal brigantaggio 4> otto Tribunali di guerra: a Potenza .per la Basilicata, a Foggia per la Capitanata, ad Avellino per la provincia di Avellino e per il circondario di Nola, a Caserta per i circondari di Caserta, Piedimonte e per la provincia di Benevento, a Campobasso per il Molise,
!) La storiografia, che con tanto impegno ha preso in esame la natura sociale del brigantaggio, raramente ha affrontato, con rigore e appropriata documentazione, la legislazione speciale e l'operato dei Tribunali militari di guerra da essa istituiti. Segnaliamo a tale riguardo il completo e fondamentale studio di F. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'unità, Milano, 1964, che, oltre a considerare i vari aspetti della rivolta brigantesca, analizza rigorosamente la vicenda parlamentare che portò alla legge Pica e la sua concreta applicazione. Tra gli studi sulla legislazione speciale ricordiamo: F. P. CoNTUzzt, Stato d'assedio, in Digesto italiano, XXH, 2, pp. 239-242 e pp. 263-266; M. D'ADDIO, Politica e magistratura (1848-1876), Milano, 1966, pp. 129-137; L. VIOLANTE, La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare, in Rivista di storia con-temporanea, 1976, 4, pp. 483-495; R, MARTOCCI, Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale, Bologna, 1980, pp. 57 sgg.; G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, V, La costruzione dello Stato unitario, Milano, 1968, pp. 203-210; A. SCIROCCO, // Mezzogiorno nell'Italia unita, Napoli, 1979, pp. 105-138 e C. CAPONE, Destra e Sinistra da Cavour a Crìspl, in Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, voi. XX, Torino, 1981, pp. 46-64.
2) Dalle leggi n. 1662 del 7 febbraio 1864, n. 1742 del 30 aprile 1864 e n. 2061 del 24 dicembre 1864. Per la complessa vicenda parlamentare della proroga della legge Pica v. F. MOLFESE, op. eli., pp. 260-285 e R. MARTUCCI, op. cit pp. 111-138.
3) La Circolare è pubblicata integralmente in R. MARTUCCI, op. cit., p. 287. 0 Dal Regio Decreto n. 1414 del 20 agosto 1863,