Rassegna storica del Risorgimento

BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno <1985>   pagina <431>
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Giustizia militare e brigantaggio 431
Si noti che contro le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra non era ammesso appello né ricorso in nullità. Vi era solo, per l'art. 531, la possibilità, da parte dell'Autorità militare che aveva impartito l'ordine di procedere, di sospendere l'esecuzione della sentenza se la riteneva oggetto di grazia sovrana. 8> Tuttavia per i processi di brigantaggio, con la seconda formulazione della legge Pica, pubblicata il 7 febbraio 1864, fu introdotta la possibilità, relativa unicamente ai condannati -di favoreggiamento al brigantaggio, di ricorrere in nullità per incompetenza a ragione di materia presso il Tribunale Supremo di Guerra, 9> secondo gli articoli 508 e seguenti del Codice penale militare.
Oltre ai Tribunali di guerra ordinari, l'art. 534 del Cp.m., 10> ricordato al punto 7 della circolare n. 29 del Ministro della Guerra, prevede la possi­bilità di istituire tribunali straordinari qualora vengano effettuati arresti, in luoghi ove non esista un Tribunale di guerra, di briganti che abbiano
In particolare, con la circolare confidenziale n. 33, indirizzata agli Avvocati Fiscali militari dei Tribunali di guerra, si ricordava che il reato di brigantaggio è un reato continuato, avente un carattere complessivo per cui i Tribunali di guerra debbono necessariamente occuparsi di tutti i reati che possono stare a carico degli imputati, commessi anche ante­riormente all'osservanza della legge, purché posteriormente alla medesima abbiano continuato a rimanere in stato di brigantaggio... cosicché se trattasi di brigante il quale ancorché non abbia opposto resistenza nell'atto del suo arresto, sia però colpevole di precedenti misfatti punibili con la pena capitale, questa dovrà applicarsi... . Archivio Centrale dello Stato (d'ora in avanti A.C.S.), Tribunali militari per la repressione del brigantaggio, b. 175, fase. 2086. In tal modo si aggravava la posizione degli imputati che non avessero opposto resistenza all'arresto, rendendoli ugualmente passibili della pena di morte qualora si fossero resi colpevoli, in precedenza, di reati punibili con la pena capitale ma non di competenza del Tribunale militare di guerra. Tale interpretazione, a nostro avviso, sconvolge del tutto lo spirito e la lettera dell'art. 2 della legge Pica che prevede esplicitamente la pena di morte ai soli briganti i quali armata mano oppongano resistenza alla forza pubblica .
8) Per l'art. 531 Cp.m. Emanata la sentenza ne sarà trasmessa copia autentica al Comandante da cui fu dato l'ordine dì procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al Generale comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune .
9> Il Tribunale Supremo di Guerra, con sede nella capitale, era composto, per l'art. 296 del C.pjn., da un Presidente militare e da otto giudici: tre militari, tre consi­glieri di Stato e due Presidenti di Classe e Consiglieri della Corte d'Appello. Funzione di Pubblico Ministero era esercitata da un Avvocato generale militare. Per l'art. 332 Il Tribunale Supremo di Guerra è destinato a conoscere dei ricorsi di nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali militari . Per la procedura relativa si vedano gli artt. 474-484 Cp.m. e il Regolamento per il Tribunale Supremo di guerra approvato con Regio Decreto il 2 maggio 1860.
W) Art. 534 C.p.m. Allorché in tempo di guerra uno dei Comandanti indicati nell'art. 516 alinea ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia potrà convocare un Tribunale militare straordinario purché il titolo del reato importi la pena di morte e l'imputato sia colto in flagrante od arrestato a clamore di popolo o per fatto notorio .
Il concorso simultaneo di queste condizioni può soltanto autorizzare il Comandante a deviare dalle regole comuni stabilite pei Tribunali militari in tempo di guerra, convo­cando un Tribunale militare straordinario. L'apprezzamento dell'ultima di queste condì-zioni è lasciato intieramente al savio criterio del Comandante... . B. CASALIS, Commentario CÌL, p. 446.