Rassegna storica del Risorgimento

BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno <1985>   pagina <432>
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Paolo Alvazzi del Frate
opposto resistenza a mano armata. Si tratta evidentemente di una possibi­lità prevista per l'eccezionalità del tempo di guerra, per quelle frazioni di truppe -staccate dal nerbo principale dell'esercito , m e nasce dall'esigenza di dare, nell'interesse della disciplina, un pronto esempio di militare giu­stizia. Il Tribunale straordinario era composto da un Presidente, l'ufficiale più elevato in grado dopo quello che lo aveva convocato, e di cinque uffi­ciali dei gradi stabiliti per i Tribunali di guerra. La procedura di tali tribunali straordinari, descritta negli articoli 540-548, prevedeva un giudizio sommario che in pratica sfuggiva del tutto al controllo dell'Avvocato Fiscale militare e che si poteva prestare ad un uso arbitrario della giustizia militare. Addirittura, secondo il Martucci, nella pratica questi Tribunali straordinari finivano con Tessere delle vere e proprie Commissioni militari alle quali era demandato il compito di dare forma di sentenza alle deci­mazioni di briganti già preordinate . 12> Senza dubbio la possibilità di isti­tuire Tribunali istantanei, straordinari, che non assicuravano nemmeno le più elementari garanzie all'imputato, fu la fonte di abusi e arbitrii quali quelli denunciati in Parlamento dall'on. Camerini con l'interpellanza del 21 dicembre 1863 in occasione del dibattito sulla proroga della legge Pica. W La procedura estremamente celere e sbrigativa, caratterizzata da un
U) Ivi, p. 447.
12) R. MARTUCCI, op. cit., p. 134. Dello stesso parere è F. MOLFESE che ritiene che con la circolare n. 29 del Ministro della Guerra si dava una interpretazione estensiva della legge 15 agosto, che finiva per violarne in parte lo spirito, oltre che la lettera, e che intanto rendeva praticamente impossibile agli imputati di scegliersi un difensore... ; op. cit., p. 286.
13) L'onorevole ricordò che la legge non era stata approvata per: far si che si convocasse da qualunque comandante distaccato, un Tribunale straordinario eretto all'im­provviso in campagna e spesso tra gli stessi individui che avevano arrestato il brigante, di modo che il calore delle persecuzioni, la noia delle durate fatiche, il concetto di una presunta resistenza, la persuasione che armato o no si avesse a far veramente con un brigante, la buona fede stessa di coloro che giudicavano, davano maggior pericolo di arbitrio nella convocazione dei consigli straordinari di guerra . Atti del Parlamento italiano, Vili LegìsL, II Sess., Discussioni della Camera dei deputati, p. 2493.
A questo proposito ci sembra utile citare la circolare del Ministro della Guerra Petitti di Roreto del 6 ottobre 1864 che, mentre invitava ad una corretta interpretazione della legge relativamente alla convocazione dei Tribunali straordinari, finiva per ammettere gli abusi denunciati:
Questa norma (punto 7 circolare n. 29 del 21 agosto 1863) si è forse intesa troppo largamente da alcuni Comandanti avendo dovuto riconoscere che si sono convocati Tribunali straordinari per reati i quali non comportavano simili giudizi, legittimati quali sono non tanto dall'opportunità di dare un pronto esempio di giustizia, come dal bisogno di ovviare agli inconvenienti di una lunga traduzione, quando si tratti di briganti passibili di pena capitale.
Sebbene questo Ministero non debba dubitare della giustizia delle pronunciate sentenze, qualunque sia stata la pena che venne inflitta agli imputati dai Tribunali straor­dinari, crede però più conveniente che, sempre quando dalle raccolte informazioni vengano a risultare circostanze attenuanti, e particolarmente quella dell'età, per cui non sia il caso dell'applicazione della pena capitale, debba troncarsi senz'altro il giudizio e rimettersi l'imputato a disposizione del Tribunale di guerra competente per l'opportuno corso di giustizia . ACS, Tribunali cit., b. 175, fase. 2086, Ministero della guerra, Norme a seguirsi nei procedimenti avanti ai Tribunali militari straordinari , Torino 6 ottobre 1864.