Rassegna storica del Risorgimento

BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno <1985>   pagina <437>
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Giustizia militare e brigantaggio 437
Avvocato Fiscale militare fu nominato dapprima l'aw. Giulio Parigi, sostituito poi, nel febbraio 1864, dal cav. aw. Ottavio Pollini, nell'ottobre 1864 dal cav. aw. Pietro Della Rocca e, infine, nel luglio 1865 dal cav. aw. Ippolito Binazzi.34*
L'Ufficio di Segretario del Tribunale militare di guerra fu esercitato da Filippo Rossi che, sostituito nel febbraio 1864, dal dott. Francesco Po-gnisi, riprese l'incarico nel settembre 1865.
L'incarico di Ufficiale Istruttore fu affidato inizialmente al Luogote­nente del 58 Reggimento Fanteria Ignazio Leda d'Ittiri che venne sostituito dal Sottotenente del 6 Reggimento Fanteria Domenico Cicconi nel maggio 1864 e dal Luogotenente del 60 Reggimento Fanteria Luigi Camillo Piredda, nel giugno 1865.
4. La giurisdizione dei Tribunali militari di Guerra era, per la legge 15 agosto 1863, limitata ai soli reati di brigantaggio e favoreggiamento al brigantaggio. Si trattava di reati comuni, non contemplati quindi nel Codice penale militare, e la loro formulazione, desunta dal testo della legge, era alquanto vaga: si intendevano imputabili del reato di brigantaggio i com­ponenti comitiva o banda armata composta di almeno tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti e di favoreggiamento i ricettatori e soniministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera . si)
Come è facile immaginare, la definizione della competenza dei Tribu­nali militari di guerra si rivelò sin dall'inizio problematica e fonte di gravi contrasti tra le autorità civili e militari. Proprio la reciproca diffidenza tra il potere militare e la magistratura meridionale che, accusata di lentezza e di compromissione con il brigantaggio, si manteneva fieramente gelosa delle proprie prerogative, fu senza dubbio alla base dei problemi insorti nell'applicazione della legislazione eccezionale. Spettava infatti alla magi­stratura ordinaria provvedere al trasferimento dei procedimenti nei con­fronti degli imputati di reati di brigantaggio o favoreggiamento al compe­tente tribunale di guerra, fornendo inoltre i dati della prima istruttoria compiuta. Se da un lato la magistratura ordinaria, in alcuni casi, si rifiu­tava di trasferire ai tribunali militari il giudizio sugli imputati di brigan­taggio, di gran lunga più frequente era, però, il fenomeno inverso ovvero il mancato invio alle autorità civili di imputati, direttamente arrestati dal­l'autorità militare, per reati che non rientravano nella specifica competenza dei tribunali speciali. In pratica per le antipatie tra gli organi repressivi dello Stato , in molti casi, i militari per sottrarre dei delinquenti comuni
Giuseppe Rovere, Orazio Potetti, Dionisio Tongi, Giovanni Calzoni, Marcello Giai Levra del 3* Regg. Artiglieria, Filippo Rodolfo, Pietro Appiano del 1 Regg, Granatieri, Leopoldo Colucci. Giulio Torelli del 1 Regg. Zappatori del Genio, Filippo Barducci del 7 Regg. Granatieri, Andrea Delù dell'I 1 Regg. Fanteria, Davide Giacomelli, Luigi Agnese, Pompeo Costantini, Carlo Masazza e Gaetano Sansoni del 59" Regg. Fanteria.
34) Vd. Ministero della Guerra, Bollettini ufficiali, 1863-64-65.
33) Ibidem e Ministero della Guerra, Annuario militare, 1863-64-65-66.
36) Ibidem.
37) Arti. 1 e 2 Legge 15 agosto 1863, n. 1409.