Rassegna storica del Risorgimento
BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
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1985
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Giustizia militare e brigantaggio
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chiede siano ammesse le circostanze attenuanti per la diminuzione della pena raccoman* dando l'accusato alla clemenza dei giudici.
I difensori e gli accusati ebbero gli ultimi la parola. Il riassunto delle requisitorie del Pubblico Ministero firmato è annesso al presente verbale...
II Sig. Presidente ha quindi dichiarato che il dibattito è terminato...58)
Il Presidente Berlini
Si giunse così, il 17 maggio stesso, alla Sentenza:
Il Tribunale militare di Guerra in Gaeta, composto dal Signori (omissis)... ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa contro Pepe Salvatore...
detenuto dal 14 marzo 1864 imputato di brigantaggio per avere pendenti alcune giornate nella prima metà dello scorso marzo fatto parte della banda armata Tomasino nei contorni di Sessa presentandosi poi spontaneamente al Delegato di Pubblica Sicurezza in quel luogo il 14 stesso mese.
Udita in pubblica udienza la lettura della requisitoria fiscale in data 5 maggio 1864.
Sentiti il Pubblico Ministero e l'accusato il quale unitamente al difensore ebbe per ultimo la parola.
Attesoché fu pienamente rimasto stabilito all'udienza e per le deposizioni dei testi escussi e per la lettura dei documenti che il Pepe Salvatore abbandonava di nascosto nel giorno 7 marzo 1S64 il mulino Torella in Tuoro ove stava a garzone e portavasi nella banda di briganti condotta da Tomasino che scorazzava in quei contorni.
Ritenuta tale andata del Pepe nella banda affatto spontanea e per la precedente di lui amicizia col capo della stessa e con altri dei componenti, non essendo punto ammissibile la violenza che il Pepe dice essergli stata usata, per essere emerso che egli andò ad incontrare la banda non questa lui.
Ritenuto inoltre tale spontaneità meglio provata dall'csser stato visto il Pepe dal-l'escusso teste Porretta nella notte del 7 stesso marzo e fuori di Tuoro armato di fucile dammezzo alla banda e rimanerci tranquillo a conversare.
Ritenuto che il Pepe continuò a far parte di tal banda anche per di lui confessione lino al giorno precedente il 14 marzo epoca in cui presentavasi all'autorità di Sessa e costituivasi dopo aver lasciato i briganti mentre erano attaccati dalla truppa.
Riscontrandosi in tal fatto tutti gli estremi atti a costituire il reato di brigantaggio.
Ritenuto però l'abbandono della banda avvenuto per atto di deliberata volontà del Pepe stesso ed ammessa quale circostanza attenuante in un con la buona precedente condotta dall'Autorità assicurata.
Ritenuto inoltre spontanea anche la di lui costituzione all'Autorità
per questi motivi
dichiara convinto il Pepe del reato di brigantaggio e visti gli artt. 2, 3 e 5 Legge 7 febbraio 1864 e 21, 22, 23 e 72 del Codice penale comune (omissis) Io condanna alla pena di quindici anni di lavori forzati nell'interdizione dei pubblici uffizi
58) ACS. Ivi, b, 176 Volume del dibattimenti originati, 1864.