Rassegna storica del Risorgimento

BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno <1985>   pagina <452>
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Paolo Alvazzi del Frate
L'analisi dei dati riportati, che sembrano rispecchiare quelli forniti dalle Relazioni ufficiali dei Ministri della Guerra Petitti di Roreto e Thaon di Revei 62> per l'intero Mezzogiorno, indica come arresti di massa, vere e proprie retate di polizia, caratterizzarono il regime eccezionale inaugu­rato dalla Legge Pica nel 1863.
L'alta percentuale di assoluzioni, 52,2, in particolare per quanto riguarda il reato di favoreggiamento, 69,5, mostra l'ampiezza delle per­secuzioni poliziesche ma anche un certo equilibrio di giudizio da parte dei Tribunali . *?> La prassi di arresti indiscriminati, il colpire nel mucchio negli ambienti rurali è avvalorato dalla larga maggioranza delle categorie contadine (67,2) e dalla solo simbolica presenza dei possidenti, 3,1 (12 nell'arco di tre anni).
È da rilevare la presenza di un ingegnere e di uno studente sulla intera popolazione di 387 individui, mentre le altre professioni non pre­sentano particolarità degne di nota nella distribuzione.
7. Il Tribunale militare di guerra di Gaeta emise dieci sentenze di condanna alla pena capitale per fucilazione alla schiena relative solo, secondo l'articolo 2 della Legge Pica, ad imputati riconosciuti colpevoli di brigantaggio e che avevano opposto resistenza a mano armata all'arresto. A Gaeta non si verificarono, quindi, a questo riguardo, abusi ed illegalità della gravità di quelli denunciati, ad esempio, dall'on. Minervini l'8 giu­gno 1864 per il Tribunale di Avellino ove fu condannato a morte, in aperta violazione dell'articolo 5 della Legge 7 febbraio 1864, un brigante benché si fosse spontaneamente costituito. A nulla era valso il deciso intervento dello stesso Minervini e la condanna venne ugualmente eseguita. **)
62) A. PETITTI DI RORETO, Dell'amministrazione della giustizia penale militare negli anni 1861-62-63-64, Relazione a S.M., Torino, 1865; e Dell'amministrazione della Guerra nel 1864, Torino, 1865; G. THAON DI REVEL, Dell'amministrazione della Guerra nel 1865, Torino, 1867.
) F. MOLFESE, op. c/7., p. 289.
M> Vd. ACS, Ministero di Grazia e Giustizia, Miscellanea Affari penali, 1864, b. 3; cit. in R. MARTUCCI, Emergenza e tutela cit., pp. 178-179 e nell'appendice documentaria pp. 294-296. L'on. Minervini venuto a sapere che il Tribunale militare di guerra di Avellino aveva condannato a morte un brigante (Michelangelo Cipriano), malgrado questi si fosse presentato volontariamente alle Autorità... aveva tempestivamente inviato un telex al Guardasigilli. Trattandosi di una palese violazione dell'art. 5 della Legge 7 febbraio 1864... 31 Guardasigilli, di concerto col Ministro della Guerra, aveva l'obligo di far sospen­dere l'esecuzione del condannato per manifesta violazione della legge...
Ma ancora una volta, posto di fronte all'imperativo di far valere le ragioni del diritto rispetto a quelle della forza, lo statista pugliese (il Pisanelli) deluse ogni aspettativa. Non potendo disattendere la segnalazione Minervini, nella convinzione che l'episodio sarebbe stato "oggetto di reclamo nella Camera dei Deputati, e di attacchi da parte della stampa periodica", si affidò ai tempi burocratici per insabbiare la denuncia .
Secondo il Tribunale di guerra non era possibile diminuire la pena perché la legge Pica aveva riservato questo beneficio (la diminuzione di un grado della pena) ai soli briganti presentatisi entro un mese dalla sua entrata in vigore... dal 1 marzo 1864. Il brigante Cipriano si era pero costituito prima di tale data, pertanto non potendo godere dei benefici di legge andava fucilato (R. MARTUCCI, Emergenza e tutela cit., p. 179).