Rassegna storica del Risorgimento

BRIGANTAGGIO; TRIBUNALE DI GUERRA DI GAETA 1863-1865
anno <1985>   pagina <457>
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Giustizia militare e brigantaggio 457
tribunali ordinari impacciati dalla difficoltà d'istruire adeguatamente i pro­cessi per brigantaggio secondo la procedura normale ed anche dall'atteggia­mento esitante della Magistratura meridionale; al tempo stesso fu quasi completamente evitato il gravissimo abuso delle esecuzioni sommarie, prima frequentissime .w)
La Legge Pica, che trasferì tutta l'opera repressiva del brigantaggio nelle mani del potere militare creò situazioni di grave attrito tra l'Esercito e la Magistratura esautorata. Proprio il conflitto che abbiamo individuato tra i due poteri, militare e civile, tra La Marmora e Spaventa, sembra emergere come dato caratteristico della vita del Mezzogiorno nei primi anni dopo l'Unificazione. Tuttavia, la precarietà della situazione internazionale del nuovo Regno, la effettiva gravità delle condizioni dell'ordine pubblico nell'Italia meridionale, la sfiducia verso una magistratura a volte compro­messa, sembrano giustificare, in un certo senso, una scelta che finì per apparire obbligata: apparve giusto e quasi indispensabile affidarsi comple­tamente all'Esercito. La difesa dello Stato unitario affermano Rochat e Massobrio che costituiva il compito fondamentale del nuovo esercito, negli anni sessanta voleva dire soprattutto il mantenimento dell'ordine interno a qualsiasi prezzo . 81>
In tal modo però la popolazione rischiava di subire sia le persecuzioni dei briganti che facevano irruzione nelle masserie rubando, distruggendo, prendendo ostaggi e pretendendo il silenzio sulle loro azioni, sia gli arresti di massa e le retate operate dall'esercito piemontese . Non sono rari infatti i casi di persone rapinate dai briganti che, per essersi recate, magari dopo giorni di cammino tra le montagne, a denunciare il fatto alle autorità, si vedevano arrestare e magari condannare per favoreggiamento dai Tri­bunali militari. Spesso il solo imbattersi in montagna in una pattuglia di soldati poteva significare l'arresto, il processo e forse anche una condanna ai lavori forzati: la sola presenza in una zona notoriamente infestata dai briganti costituiva di per sé un forte elemento di sospetto per le autorità militari.
La repressione mirava quindi a colpire mdiscriminatainente con la certezza, non del tutto infondata, di conseguire risultati tangibili anche* a prezzo della persecuzione di molti innocenti . ffiJ La legislazione eccezionale
o> G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna cit., V, p. 207. Diverso il parere del Molfese: In conclusione si può ritenere che la giurisdizione militare, a parte ogni consi­derazione sull'equità e sulla regolarità dei giudizi pronunciati, assolse in buona parte al compito principale ad essa assegnato dal governo Minghetti e dalle alte gerarchie del­l'esercito, consistente nello spargere un "salutare terrore" tra i briganti e i loro sostenitori e nello "scemare e legalizzare l'effusione di sangue" (F. MOLFESE, op. cit., p. 290).
si) G. ROCHAT - G. MASSOBRIO, Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, Torino, 1978, p. 37. In sostanza affermano gli Autori non erano le sconfitte dì Lissa e Custoza che potevano determinare il fallimento del nuovo Stato italiano, ma la sua incapacità a stroncare il cosiddetto brigantaggio meridionale, che avrebbe dimostrato a tutta l'Europa la precarietà dell'assetto unitario... (p. 37).
82) p, MOLFESB, op. cit., p. 293. Ma, come osserva giustamente U ROMANELLI (L'Italia liberale 1861-1900, Bologna, 1979, pp. 34-35) lo Stato liberale, presentandosi col volto della repressione militare rischiava di tradire le proprie ragioni storiche e di dichiarare la propria sconfitta riserbando "i tesori della libertà e le prerogative che