Rassegna storica del Risorgimento
CRISPI FRANCESCO CARTE; MANCINI PASQUALE STANSLAO CARTE; MUSEO
anno
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1986
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pagina
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49
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LIBRI E PERIODICI
MARIA ROSA DI SIMONE, Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento; Roma, Bulzoni, 1984, in 8, pp. 231. S.p.
L'interesse del saggio della Di Simone consiste nell'aver riproposto una serie di contributi teorico-giuridici, elaborati nell'Austria settecentesca, a confutazione di una diffusa opinione che, invece, suole negare ai giuristi austriaci una autonoma e originale elaborazione teorica in materia.
Si tratta di autori che sono stati sinora trascurati dalla storiografìa giuridica, protesa piuttosto a privilegiare l'aspetto costituzionale (riforma teresiana e giuseppina) rispetto a quello dottrinale ritenuto, se non assente, fondato unicamente su una sorta di eclettismo metodologico.
L'A. sostiene che tale attività giuridica, anche se priva di un impianto coerente e sistematico, ha tuttavia una valenza culturale non trascurabile poiché rappresenta in realtà lo sforzo di creare un assetto normativo adeguato alla individualità storica e strutturale dei domini asburgici. Si tratta di una riflessione che mira a fornire una giustificazione ideologica alia trasformazione, nella prima metà del secolo, di una organizzazione statuale a carattere medioevale in una a carattere accentrato e assolutistico e, proprio in ciò, trova la ragione delle sue esitazioni ma anche della sua peculiare originalità.
La tesi è convincente, condotta com'è attraverso la delineazione di due linee interpretative fondamentali. La prima è quella che, facendo capo al pensiero di Carlo Antonio De' Martini, pone in luce l'avvenuta ricezione dei princìpi del giusnaturalismo, di origine protestante, adattato però all'ortodossia cattolica e alla tradizione scolastica proprio al fine di evitare certe conseguenze troppo rivoluzionarie del contrattualismo e anzi ponendosi come obiettivo quello di fortificare uno Stato moderno ed assoluto.
Il carattere pluralistico dell'assetto statuale asburgico se da un lato spinge Martini verso una razionalizzazione del problema delle fonti del diritto, e più in particolare del rapporto tra diritto romano e diritto locale, d'altro canto gli impedisce di accogliere il giusnaturalismo come strumento della limitazione del potere regio che, di fronte a tanta frammentazione, deve per converso consolidarsi ed accentrarsi.
La seconda linea interpretativa è quella che si rifa al contributo dato da uno dei fondatori della scienza dell'amministrazione, Joseph Von Sonnenfels, il cui merito è principalmente quello di essersi soffermato sull'aspetto pubblico dello Stato, sulle sue funzioni e compiti. L'A. sottolinea come, in questo caso, l'accoglimento di uno dei princìpi più avanzati deU'iiluminismo, la necessità di una costituzione, sia finalizzato non alla partecipazione polìtica dei sudditi e dei loro rappresentanti alla conduzione dello Stato, come altrove, bensì alla definizione di un insieme di regole e di meccanismi per assicurare un uniforme, razionale ed efficiente, funzionamento dell'ammin is trazione in vista di un suo maggior controllo della società civile. Allo stesso modo il principio montesquiviano dell'equilibrio dei poteri è utilizzato, non nella prospettiva originaria, ma come equilibrio dei centri di potere interni alla società in modo da evitare che qualcuno dì essi possa minacciare l'assoluta preminenza della monarchia.
Alio stato attuale della ricerca, il saggio della Di Simone si pone come il primo