Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
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1987
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10
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Giuseppe F. de Tiberiis
e di ordinaria ammìnistrazione: su di essi decide il Luogotenente, previo parere della Giunta; ,7> tali risoluzioni vanno comunque comunicate al Re, con note riassuntive. Affari straordinari: su di essi decide il Re, previo esame della Giunta e parere del Luogotenente. Competenze del Luogotenente e della Giunta di Governo in campo giudiziario: il Luogotenente può, con il concorso e voto della Giunta di Governo , autorizzare la deroga ai termini giudiziari ordinari (cioè abbreviarli) per i delitti atroci ed in quelli di Stato. Il Re si riserva il diritto di grazia e di riforma (con l'esclusione della reformatio in peius , infatti si parla di diminuire e commettere le pene ) delle sentenze dei Tribunali, dei Visitatori e della Giunta di Stato.
Le funzioni della Giunta di Governo , così come stabilite nelle istruzioni date al Luogotenente, sono consultive, tipiche di un reggimento asso luto nel quale, peraltro, non era stato ancora recepito, ancorché in forma embrionale, il principio della divisione dei poteri. Ciò si rileva, specificamente, nelle attribuzioni al Luogotenente ed alla Giunta di competenze a carattere giudiziario, come l'abbreviazione dei termini ordinari stabiliti dalla legge e la generica disposizione di corrispondere con i Visitatori Generali;18) questo non distinguere, nella materia da trattare con i delegati periferici, fra compiti politici e di polizia e giurisdizionali, sarà alle origini della funzione loro attribuita di agenti della Amministrazione centrale e conferirà alle sentenze emanate in veste di giudici una fisionomia del tutto particolare.
La Giunta di Stato , tribunale speciale sorto per estirpare dal Regno l'infezione repubblicana , fu istituita il 15 giugno 1799; riordinata successivamente il 2 luglio, ne fu nominato membro, fra gli altri, il siciliano Vincenzo Speciale, uomo crudelissimo che aveva dato prova di sé e della sua efferatezza, come Commissario straordinario di giustizia criminale nell'isola di Procida.
Non è certo questo il luogo per ripercorrere la lunga serie di scempi compiuta da questo Tribunale di sangue ; sui suoi patiboli furono spenti e la posterità ne sente ancora l'orrore non uomini solo quantitativamente numerabili, ma tutti i valori morali di un popolo: fu un olocausto dal quale lo stesso vincitore uscì dissanguato. Su ciò vi è un'ampia letteratura sulla quale non mi dilungo; cito soltanto Vincenzo Cuoco, che scrisse nelle immediatezze della reazione e fuggendo ad essa; Pietro Colletta, che la rivisse più tardi, in esilio e Benedetto Croce che raccolse i fatti in altro tempo e seppe narrarli con una magistrale pietas patriae. 19>
I Visitatori Generali erano noti, nel diritto siculo, con il nome di Delegati; giudici unici con piena giurisdizione, avevano ampia facoltà di
17) Sembra trattarsi di un parere definibile tecnicamente come obbligatorio , come lo è per quanto viene prescritto per gli affari straordinari.
J*> A. SANSONE, op. di., p. 95.
W) V. Cuoco, Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799-, seguo l'edizione fiorentina del Vallardi, del 1926. curata da NINO CORTESE; P. COLLETTA, Storia del Reame di Napoli. Napoli, 1969, a cura di N. CORTESE. Di quest'opera possiedo una copia, stampata a Losanna nel 1862, con una biografìa del Colletta scritta da Gino Capponi. Il volume proviene dalla biblioteca del patriota abruzzese Raffaele Lanciani; B. CROCE, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari, 1961.