Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <11>
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Processo ai giacobini di Chieti (1799-1800) 11
ricercare i rei, istruire processi con abbreviazione di termini, profferire con­danne di morte irrevocabilmente e farle eseguire alla loro presenza.20*
La prima Magistratura di tal genere istituita per la punizione dei fautori della Repubblica, risale all'aprile del 1799, con la presa di Procida. L'isola, insieme alle altre del golfo, era considerata dal Nelson una chiave strategica per il blocco di Napoli e per la riconquista del Regno; pertanto, già il 2 aprile, vi sbarcava in forze il Commodoro britannico Tommaso Troubridge il quale, con un dispaccio del 4, chiedeva l'invio di un magistrato onorevole per giudicare i rei di Stato. Il Re inviò, come già si è detto a proposito della Giunta di Stato, lo Speciale, con istruzioni che costituiscono l'embrione, poi sviluppatosi con più accurate e minute disposizioni, delle competenze e delle procedure sia della Giunta di Stato, sia dei Visitatori Generali. Crono­logicamente, quindi, l'argomento avrebbe dovuto trovare la sua trattazione prima che si parlasse della Giunta; ma in considerazione del peculiare aspetto del delegato a Procida di organo periferico e di giudice unico, si è reputato opportuno parlarne a proposito dei Visitatori Generali.
L'istituto, tuttavia, che trova la sua prima origine, almeno per i fatti del 1799, nelle istruzioni date allo Speciale, subisce, in prosieguo di tempo, notevoli modificazioni, sicché la figura del delegato, le sue funzioni e le procedure prescrittegli, si pongono come un rozzo prius giuridico rispetto alla compiuta figura del Visitatore Generale. Si ha anzitutto, come si è accennato parlando della Giunta di Governo, un ampliamento di competenze, con l'assunzione di quelle politiche ed amministrative; sotto l'aspetto giuri­sdizionale, poi, si osserva una trasformazione riferibile al giudice ed al giudizio che conferisce all'agire del Magistrato un aspetto sempre più garantistico nei confronti del reo ed addolcisce la primitiva funzione di subi­tanea e sommaria giustizia. Questo fenomeno si manifesta come conseguenza di due diversi tipi di sollecitazioni: l'uno, la volontà legislativa, scaturente da successive disposizioni regie e dalle istruzioni del Luogotenente Generale; l'altra costituita dalla prassi giudiziaria che si verrà formando.
La normativa iniziale, dunque, si rinviene nelle istruzioni e facoltà concesse al giudice Vincenzo Speciale Commissario nelle isole del cratere di
20) A. SANSONE, op. cit., pp. CLXXXIV-CLXXXV. La definizione data dà questi è ripresa, quasi alla lettera, dall'opera di VITO LA MANTIA, Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi ai presenti, Palermo, 1866-1874, voi. Il, pp. 224*225. Interessanti le istruzioni, riportate dal La Mantia, del sabaudo Re di Sicilia Vittorio Amedeo, in un caso di invio di Delegato. Per Delegato speciale destina il giudice Loredano in luogo di qualsivoglia Tribunale ed Ufficiale, con tutta la giurisdizione e potestà che sia necessaria per procedere contro le persone di qualsivoglia stato, grado e dignità che fussero, e colla potestà di procedere ex abrupto, dispensa tivo modo e senza formalità alcuna di giudicio, abbreviando li termini ad hore e momenti, sino a dare sentenza di morte inclusive e farla eseguire, e di poter convalidare le nullità, poter ricevere per testimoni li medesimi complici, concedere atti di impunità alli rei, purché non siano dei principali, o di procedere in giorni feriali e di festa; come ancora di valervi per Mastro Notaro e Scrivano d'una o più persone di vostra confidenza e di nominare qualsivoglia altro Ufficiale o Ministro necessario, e che si possano cumulare più atti nella medesima causa e nel medesimo giorno [...] vi concediamo e conferiamo ogni autorità e potestà opportuna [...] eie. . Vedi anche, per questo documento, // Regno di Vittorio Amedeo 11 di Savoia nell'isola di Sicilia dal 1713 al 1719. Documenti raccolti e stampati per ordine del Re Vittorio Emanuele, Torino, 1862-1866, voi. Ili, p. 406.