Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <12>
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Giuseppe F. de Tìberiis
Napoli da parte del principe di Cassare, d'ordine del Re e dalie disposizioni conseguenti impartite contestualmente ad altre autorità, onde facilitare il compito del Magistrato. 21> Dal tutto si ricava il profilo giuridico qui deli­neato: Il Commissario è giudice unico, coadiuvato da due attitanti (can­cellieri e scrivani) privi della facoltà di esprimere voti e pareri sulla causa. Il Commissario è solo organo di giustizia e non di polizia; egli non è tenuto, pertanto, a riferire sulle sue decisioni, prima di eseguirle. Vi è, infatti, nelle isole un Governatore al quale si impone di prestare allo Speciale tutti gli aiuti e le agevolazioni che siene precise ad abilitare lo Speciale a disun­pegnare [...] la sua commessione . La procedura da seguire, in via pri­maria, è quella del tempo di guerra (palatino modo, ex dbrupto, ad modum belli); solo in via sussidiaria il giudice può ricorrere al rito criminale siculo: ove la necessità, per qualche circostanza, l'obligasse a ricorrere alla liturgia del rito criminale, potersi avvalere di quello di Sicilia di piena sua cognizione . a> Le sentenze del Commissario non sono soggette a riforma data la loro immediata eseguibilità, secondo la procedura prescritta e non sono appellabili da parte dell'imputato.
Questo modello venne esteso, dopo la riconquista, a tutta la parte continentale del Regno, con notevoli adattamenti; infatti, mentre dal giure isolano ripeteva, in periferia, come la Giunta di Stato nella Capitale, la funzione giurisdizionale e ne mutuava le procedure, assumeva, altresì compe­tenze generali in campo politico e di polizia, in quanto era suo compito di ricostituire le autorità previste dall'ordinamento del Regno e, di conse­guenza, di assumerne i poteri fino al loro pieno riordino ed effettivo funzio­namento. Duplici erano quindi le competenze ed entrambe correlate con gli organi centrali: con la Giunta di Governo, quelle di Alta Amministra­zione; con quella di Stato, la Giurisdicente. Il rapporto con la Giunta di Governo scaturiva direttamente dalla già accennata funzione politica e di alta polizia; era infatti compito dei Visitatori e questo li differenzia dai delegati del rito siculo dei quali, come detto, ricalcano solo le competenze giurisdizionali riportare la tranquillità nelle province, prevenire le ven­dette e calmare gli odi dei partiti. In questo agivano come organi periferici della Giunta di Governo nella cui sfera d'azione era il compito di far cessare l'anarchia, i saccheggi, le uccisioni e di disarmare il popolo senza disgustarlo e senza mostrargli diffidenza . M>
Il compito loro affidato, sullo svolgimento del quale erano tenuti a riferire con frequenza e minuziosamente alla Capitale, era gravosissimo. Le province erano ancora in subbuglio e dovunque le conseguenze della guerra civile continuavano a produrre i propri effetti; vecchi rancori, odii di classe, fino anche le private vendette, si ammantavano del colore politico del vinci­tore per potersi impunemente sfogare. Ciò si rileva, con particolare gravità, in quelle zone dove avevano agito, in funzione antifrancese, masse imponenti, guidate da capi di prestigio. È il caso degli Abruzzi, liberati da Giuseppe
2l> li testo è in A. SANSONE, op, cit., pp. 56*59.
22) Ivi, p. 50.
23) hi, p. 56. *> Ivi, p. 9i.