Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
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1987
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Giuseppe F. de Tìberiis
Napoli da parte del principe di Cassare, d'ordine del Re e dalie disposizioni conseguenti impartite contestualmente ad altre autorità, onde facilitare il compito del Magistrato. 21> Dal tutto si ricava il profilo giuridico qui delineato: Il Commissario è giudice unico, coadiuvato da due attitanti (cancellieri e scrivani) privi della facoltà di esprimere voti e pareri sulla causa. Il Commissario è solo organo di giustizia e non di polizia; egli non è tenuto, pertanto, a riferire sulle sue decisioni, prima di eseguirle. Vi è, infatti, nelle isole un Governatore al quale si impone di prestare allo Speciale tutti gli aiuti e le agevolazioni che siene precise ad abilitare lo Speciale a disunpegnare [...] la sua commessione . La procedura da seguire, in via primaria, è quella del tempo di guerra (palatino modo, ex dbrupto, ad modum belli); solo in via sussidiaria il giudice può ricorrere al rito criminale siculo: ove la necessità, per qualche circostanza, l'obligasse a ricorrere alla liturgia del rito criminale, potersi avvalere di quello di Sicilia di piena sua cognizione . a> Le sentenze del Commissario non sono soggette a riforma data la loro immediata eseguibilità, secondo la procedura prescritta e non sono appellabili da parte dell'imputato.
Questo modello venne esteso, dopo la riconquista, a tutta la parte continentale del Regno, con notevoli adattamenti; infatti, mentre dal giure isolano ripeteva, in periferia, come la Giunta di Stato nella Capitale, la funzione giurisdizionale e ne mutuava le procedure, assumeva, altresì competenze generali in campo politico e di polizia, in quanto era suo compito di ricostituire le autorità previste dall'ordinamento del Regno e, di conseguenza, di assumerne i poteri fino al loro pieno riordino ed effettivo funzionamento. Duplici erano quindi le competenze ed entrambe correlate con gli organi centrali: con la Giunta di Governo, quelle di Alta Amministrazione; con quella di Stato, la Giurisdicente. Il rapporto con la Giunta di Governo scaturiva direttamente dalla già accennata funzione politica e di alta polizia; era infatti compito dei Visitatori e questo li differenzia dai delegati del rito siculo dei quali, come detto, ricalcano solo le competenze giurisdizionali riportare la tranquillità nelle province, prevenire le vendette e calmare gli odi dei partiti. In questo agivano come organi periferici della Giunta di Governo nella cui sfera d'azione era il compito di far cessare l'anarchia, i saccheggi, le uccisioni e di disarmare il popolo senza disgustarlo e senza mostrargli diffidenza . M>
Il compito loro affidato, sullo svolgimento del quale erano tenuti a riferire con frequenza e minuziosamente alla Capitale, era gravosissimo. Le province erano ancora in subbuglio e dovunque le conseguenze della guerra civile continuavano a produrre i propri effetti; vecchi rancori, odii di classe, fino anche le private vendette, si ammantavano del colore politico del vincitore per potersi impunemente sfogare. Ciò si rileva, con particolare gravità, in quelle zone dove avevano agito, in funzione antifrancese, masse imponenti, guidate da capi di prestigio. È il caso degli Abruzzi, liberati da Giuseppe
2l> li testo è in A. SANSONE, op, cit., pp. 56*59.
22) Ivi, p. 50.
23) hi, p. 56. *> Ivi, p. 9i.